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Consultazione 2020/61: Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 18 pagine

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Art. 55 Restituzione

Conformemente all’articolo 28 della legge del 5 ottobre 199018 sui sussidi, i Cantoni restituiscono gli importi indebitamente ricevuti.

Capitolo 6: Coordinamento e vigilanza

Art. 56 Coordinamento tra gli organi esecutivi

I Cantoni prendono i provvedimenti necessari per evitare il doppio pagamento di prestazioni transitorie da parte di uno o più Cantoni. L’importo per il finanziamento delle prestazioni transitorie è concesso soltanto una volta per le prestazioni durante il medesimo periodo. L’UFAS può inoltre esigere dai Cantoni che prendano provvedimenti per riscontrare ed evitare doppi versamenti.

Art. 57 Vigilanza

(art. 24 LPTD)

La vigilanza è esercitata dall’UFAS. Esso sorveglia l’applicazione uniforme delle prescrizioni legali e può, a tale scopo e con riserva della giurisprudenza, impartire agli organi esecutivi le istruzioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni in generale e in casi particolari.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 58 Disposizione transitoria

Fino alla presentazione del primo conteggio, gli anticipi sono calcolati e versati sulla base di proiezioni dell’UFAS.

Art. 59 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 60 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il/l’….

18 RS 616.1