Rapporto O sul registro
Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
Le autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS secondo l’articolo 40d nLAMal sono sottoposte all’obbligo di notifica. Esse notificano ai terzi incaricati della tenuta del registro ogni decisione connessa con l’autorizzazione e ogni provvedimento secondo l’articolo 38 nLA-Mal.
Nell’articolo 8 sono stabilite tutte le informazioni che sono iscritte nel registro dei fornitori di prestazioni o comunicate al servizio incaricato di tenere il registro dalle autorità cantonali competenti.
Il capoverso 1 lettera a–b comprende dati di base sui fornitori di prestazioni autorizzati secondo l’articolo 35 capoverso 2 lettera a–d LAMal e gli articoli 42, 47–50b OAMal (persone fisiche) mentre il capoverso 1 lettera c comprende dati di base sui fornitori di prestazioni autorizzati secondo l’articolo 35 capoverso 2 lettera f–g e m–n LAMal e gli articoli 44a, 45a, 51–55 e 56 OAMal (persone giuridiche) che non possono essere forniti automaticamente dal registro sulle professioni mediche o tramite un’interfaccia standard dal registro delle professioni psicologiche o dal registro delle professioni sanitarie al registro dei fornitori di prestazioni autorizzati (cfr. art. 4–6) perché i dati non sono accessibili al pubblico o non sono contenuti nel rispettivo registro.
Secondo il capoverso 1 lettera a i dati di base di cui alle cifre 1–6 sui fornitori di prestazioni autorizzati di cui all’articolo 50 OAMal devono essere iscritti nel registro dei fornitori di prestazioni in quanto i logopedisti non sono oggetto della LPMed, né della LPPsi o della LPSan. I dati sui logopedisti sono registrati nel NAREG. I dati accessibili al pubblico possono essere iscritti nel registro dei fornitori di prestazioni tramite un’interfaccia standard di cui all’articolo 11bisdell’ordinanza intercantonale del 22 ottobre 2015 sul registro delle professioni sanitarie NAREG.
Nel capoverso 1 lettera b sono elencati i dati di base che devono essere iscritti nel registro dei fornitori di prestazioni autorizzati secondo l’articolo 35 capoverso 2 lettere a–d LAMal e gli articoli 42, 47–50b OAMal (persone fisiche). Il numero d’assicurato dell’AVS è iscritto secondo l’articolo 50d capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), (cifra 2). L’articolo 83 LAMal prevede l’utilizzo sistematico del numero d’assicurato dell’AVS. Il numero d’assicurato AVS dovrebbe permettere di migliorare la qualità delle iscrizioni nel registro (cfr. a tale riguardo l’art. 7 cpv. 2). Il numero d’assicurato AVS è disponibile unicamente al servizio incaricato di tenere il registro e all’autorità cantonale competente per il rilascio dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS. Sono inoltre iscritte nel registro sui fornitori di prestazioni le conoscenze linguistiche secondo l’AOMS (cifra 1), il tipo di fornitore di prestazioni (cifra 3) e l’indicazione della forma giuridica del fornitore di prestazioni (cifra 4). Quest’ultima ha lo scopo di permettere all’Ufficio federale di statistica l’iscrizione del numero d’identificazione delle imprese (IDI).
Nel capoverso 1 lettera c sono elencati i dati di base sui fornitori di prestazioni autorizzati di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera f–g, m e n LAMal e agli articoli 44a, 45a, 51–55 e 56 OAMal (persone giuridiche) che le autorità cantonali competenti devono inserire nel registro dei fornitori di prestazioni. Ne fanno parte il nome del fornitore di prestazioni, se disponibile il nome dell’impresa secondo il registro di commercio (cifra 1), la lingua di corrispondenza (cifra 2), il tipo di fornitore di prestazioni (cifra 3), nome e indirizzo dello studio o dell’azienda (cifra 4) e l’indicazione della forma giuridica del fornitore di prestazioni (escluse le ditte individuali, cifra 5). Quest’ultima ha lo scopo di permettere all’Ufficio federale di statistica l’iscrizione del numero d’identificazione delle imprese (IDI). Con l’IDI per persone giuridiche si rende possibile l’identificazione inequivocabile dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera f–g e m–n LAMal e agli articoli 44a, 45a, 51–55 e 56 OAMal.
Il capoverso 1 lettera d comprende i dati sui fornitori di prestazioni di cui all’articolo 36 nLAMal connessi con l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS che le autorità cantonali competenti devono iscrivere nel registro dei fornitori di prestazioni. Sono da evidenziare in questo contesto le cifre 2 e 5. Secondo la cifra 2 i Cantoni iscrivono lo stato di autorizzazione (rilasciata, nessuna autorizzazione) con la relativa data. Per tutti i fornitori di prestazioni che per diversi motivi non hanno (più) un’autorizzazione è visualizzata la dicitura «nessuna autorizzazione». L’autorizzazione non è stata rilasciata per esempio perché sin dall’inizio non hanno soddisfatto i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione; perché non soddisfano più i requisiti per l’autorizzazione; perché l’autorizzazione è stata revocata secondo l’articolo 38 nLAMal; perché sono stati esclusi dall’autorizzazione secondo l’articolo 59 LAMal o perché rientrano nell’articolo 55a LAMal.
Il capoverso 2 comprende i dati che i Cantoni possono iscrivere nel registro dei fornitori di prestazioni.