Rapporto O sul registro

Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 16 pagine

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che tutte le condizioni di autorizzazione secondo l’articolo 36a e 37 nLAMal siano soddisfatte3. L’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS va distinta dall’autorizzazione di polizia sanitaria all’esercizio della professione secondo la legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 (LPMed; RS 811.11), la legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi; RS 935.81) e la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan; RS 811.21), per il cui rilascio sono altresì competenti i Cantoni.

La revisione della LAMal prevede nell’articolo 40a nLAMal che il Dipartimento tenga un registro dei fornitori di prestazioni autorizzati di cui all’articolo 36 nLAMal. Il Consiglio federale può affidare la tenuta del registro a terzi. Il registro dei fornitori di prestazioni secondo l’articolo 40b nLAMal è finalizzato allo scambio di informazioni intercantonale sui fornitori di prestazioni autorizzati nonché allo scambio di informazioni intercantonale sui provvedimenti adottati secondo l’articolo 38 e sulle sanzioni secondo l’articolo 59, all’informazione degli assicuratori e degli assicurati, a scopi statistici e alla definizione dei numeri massimi secondo l’articolo 55a nLAMal.

Il contenuto del registro secondo l’articolo 40c capoverso 1 nLAMal è costituito dai dati necessari per il raggiungimento dello scopo secondo l’articolo 40b nLAMal. Ne fanno parte anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c cifra 4 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). In termini di contenuto, nel registro dei fornitori di prestazioni devono pertanto essere registrati dati sui fornitori di prestazioni di cui all’articolo 36 LAMal. Si tratta di dati su medici, dentisti (per prestazioni a carico dell’AOMS), farmacisti, chiropratici, organizzazioni di chiropratica, levatrici, organizzazioni di levatrici, i fornitori di prestazioni che forniscono prestazioni previa prescrizione o mandato medico (fisioterapisti, ergoterapisti, infermieri, logopedisti, dietisti, neuropsicologi) e le organizzazioni che li impiegano, laboratori, centri di consegna di mezzi e apparecchi medici diagnostici o terapeutici, imprese di trasporto e salvataggio e istituzioni che dispensano cure ambulatoriali prestate da medici (incl. dentisti per le prestazioni a carico dell’AOMS).

Il registro dei fornitori di prestazioni costituisce pertanto un registro basato sulle persone che contiene dati sia sulle persone fisiche, sia anche sulle persone giuridiche. Il Consiglio federale emana ulteriori disposizioni sui dati personali contenuti nel registro nonché sul loro trattamento (art. 40c cpv. 2 nLAMal). Per poter raggiungere lo scopo del registro, oltre ai dati dei fornitori di prestazioni autorizzati sulla base del nuovo diritto, devono essere registrati anche i dati dei fornitori di prestazioni autorizzati sulla base del diritto precedente (cifra II cpv. 2 della modifica del 19 giugno 2020 della LAMal).

I dati contenuti nel registro devono essere accessibili al pubblico tramite Internet. Il Consiglio federale può tuttavia stabilire che determinati dati siano accessibili solo su richiesta (art. 40e cpv. 1 e 2 nLAMal). I dati sui provvedimenti di cui all’articolo 38 nLAMal e sulle sanzioni di cui all’articolo 59 LAMal nonché i motivi dei provvedimenti e delle sanzioni sono da qualificare come dati personali degni di particolare protezione e sono accessibili solo alle autorità cantonali competenti e al tribunale arbitrale cantonale ai sensi dell’articolo 89 LAMal (art. 40e cpv. 3 nLAMal). Le autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS e il tribunale arbitrale secondo l’articolo 89 LAMal sono sottoposti all’obbligo di notifica (art. 40d e 59 cpv. 3bisnLAMal). Le autorità cantonali competenti comunicano all’autorità o a terzi incaricati della tenuta del registro ogni decisione connessa con l’autorizzazione e ogni provvedimento di cui all’articolo 38 nLAMal; il tribunale arbitrale cantonale di cui all’articolo 89 comunica ogni sanzione adottata secondo l’articolo 59 capoverso 1 LAMal.

La LPD nell’articolo 18a prevede un obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali secondo cui le persone interessate devono essere informate sulla raccolta di tali dati; questo obbligo di informare vale anche laddove i dati siano raccolti presso terzi. Si presuppone che con la domanda di autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS presso l’autorità cantonale competente il fornitore di prestazioni sia informato del fatto che a ogni decisione connessa con l’autorizzazione, ogni provvedimento di cui all’articolo 38 nLAMal e ogni sanzione adottata secondo l’articolo 59 capoverso 1 LAMal i dati personali che lo riguardano sono notificati al servizio incaricato di tenere il registro e sono iscritti nel registro dei fornitori di prestazioni. Inoltre con l’articolo 40c e 40e nLAMal si prevede espressamente il contenuto del registro dei fornitori di prestazioni nonché la comunicazione dei dati. Se ne può desumere che l’obbligo di informare ai sensi dell’articolo 18a capoverso 4 LPD decada.

3 FF 2018 3154 e 3155.