Rapporto O sul registro
Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 16 pagine
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431.03]). L’UST iscrive l’IDI nel registro dei fornitori di prestazioni (cfr. a tale riguardo l’art. 24).
Art. 11 Fondazione Refdata
La fondazione svizzera indipendente Refdata si prefigge lo scopo di identificare in maniera univoca e referenziare in banche dati accessibili al pubblico articoli, organizzazioni e persone coinvolte per il sistema sanitario svizzero. Per garantire l’identificazione univoca dei fornitori di prestazioni autorizzati di cui all’articolo 36 nLAMal, deve essere impiegato anche nel registro dei fornitori di prestazioni il Global Location Number (abbreviato: numero GLN) attribuito a persone fisiche e giuridiche dalla Fondazione Refdata e utilizzato come numero d’identificazione delle persone nel MedReg, nello PsiReg e nel GesReg ancora in fase costruzione. Pertanto, la Fondazione Refdata deve iscrivere il numero GLN nel registro dei fornitori di prestazioni secondo l’articolo 35 capoverso 2 lettere f–g, m e n LAMal e gli articoli 44a, 45a, 51–55 e 56 OAMal. Il numero GLN in questo contesto ricopre un ruolo importante per la definizione dei criteri e dei principi metodologici per fissare i numeri massimi secondo l’articolo 55a nLAMal.
Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati
Art. 12 Qualità dei dati
In che misura il registro dei fornitori di prestazioni potrà raggiungere il suo scopo dipende essenzialmente dalla qualità, ovvero dalla correttezza materiale, dalla completezza e dall’attualità dei dati contenuti al suo interno. Secondo il capoverso 1 incombe ai fornitori di dati di cui agli articoli 8–11 garantire che i dati nel loro settore di competenza siano trattati conformemente alle disposizioni vigenti. Secondo il capoverso 2 i fornitori di dati devono in particolare garantire che tutti i dati che notificano o iscrivono direttamente siano materialmente corretti e completi.
Art. 13 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico
L’articolo 40e capoverso 1 e 2 nLAMal stabilisce che i dati contenuti nel registro sono accessibili al pubblico tramite Internet, sebbene il Consiglio federale possa prevedere che determinati dati siano accessibili solo su richiesta.
Secondo il capoverso 1 i dati accessibili al pubblico possono essere consultati sulla pagina pubblica del registro dei fornitori di prestazioni in Internet oppure sono resi accessibili su richiesta. Alcuni dei dati accessibili al pubblico non sono attivati sulla pagina pubblica del registro dei fornitori di prestazioni per non pregiudicare la chiarezza della pagina. La relativa richiesta secondo l’articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell’amministrazione (legge sulla trasparenza, [LTras] RS 152.3) in combinato disposto con l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 maggio 2006 sul principio di trasparenza dell’amministrazione (OTras; RS 152.31) può essere inoltrata anche senza prescrizione formale (oralmente, tramite fax, per e-mail o per iscritto).
I dati non accessibili al pubblico e non pubblicati in Internet sono contrassegnati come tali nell’allegato (cpv. 2).
Art. 14 Accesso tramite un’interfaccia standard
Attualmente si presume che attraverso la pagina pubblica del registro dei fornitori di prestazioni potranno essere effettuate solo semplici consultazioni dell’elenco. Questo significa che attraverso la pagina pubblica non saranno possibili le consultazioni di dati sistematiche secondo più criteri, il collegamento né l’analisi di dati registrati nel registro dei fornitori di prestazioni. Pertanto, secondo il capoverso 1 a determinati utenti è resa possibile la consultazione sistematica e l’utilizzo dei dati accessibili al pubblico del registro dei fornitori di prestazioni attraverso un’interfaccia standard. Secondo la lettera a ai fornitori di dati è consentito l’accesso ai dati del registro dei fornitori di prestazioni tramite un’interfaccia standard secondo gli articoli 8–11.
Nel capoverso 1 lettera b è stabilito che anche ai servizi pubblici e privati è consentito su richiesta l’accesso ai dati accessibili al pubblico tramite un’interfaccia standard, ma solo se il richiedente è incaricato dell’adempimento di un compito legale.