Rapporto O sul registro

Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 16 pagine

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Art. 18 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione ai fornitori di prestazioni interessati

Secondo l’articolo 8 della LPD, ogni persona iscritta in un registro ha il diritto di domandare informazioni sui dati che la concernono. Secondo l’articolo 1 dell’ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD; RS 235.11), la domanda d’informazione e la comunicazione delle informazioni richieste possono avvenire per iscritto o per via elettronica.

L’articolo 18 consente ai fornitori di prestazioni iscritti nel registro di richiedere al servizio incaricato di tenere il registro per iscritto (ovvero in forma cartacea, per e-mail o per via elettronica) informazioni sulle iscrizioni di dati personali degni di particolare protezione relativi alla loro persona (cpv. 1). Pertanto anche i medici attivi in un istituto di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera n LAMal possono richiedere le relative informazioni.

Il servizio incaricato di tenere il registro comunica al fornitore di prestazioni interessato i dati personali degni di particolare protezione richiesti tramite un collegamento sicuro (cpv. 2). La comunicazione di informazioni avviene a titolo gratuito.

Art. 19 Modifica dei dati

Secondo il capoverso 1 i fornitori di dati di cui agli articoli 4–11 sono responsabili di ogni modifica dei dati da loro iscritti, forniti o comunicati al registro.

Se una richiesta di modifica di dati personali degni di particolare protezione viene inoltrata in forma elettronica, all’autorità cantonale o al tribunale arbitrale cantonale richiedente è inviato nuovamente il modulo per la notifica di dati personali degni di particolare protezione. Le modifiche possono essere inserite nel modulo che andrà poi inoltrato all’autorità incaricata della tenuta del registro mediante un collegamento sicuro.

Se i fornitori di dati ricevono richieste di modifica da parte di terzi per i dati nel loro settore di competenza, per esempio per via telefonica o per e-mail, essi sono responsabili che siano apportate solo le modifiche di cui è stata verificata la correttezza (cpv. 2).

Il capoverso 3 prevede che le modifiche siano verbalizzate. A livello tecnico dovrebbe essere possibile programmare l’applicazione informatica del registro dei fornitori di prestazioni in maniera tale che tutte le modifiche siano verbalizzate automaticamente in background.

Art. 20 Domanda di rettifica da parte dei fornitori di prestazioni interessati

Questo articolo consente ai fornitori di prestazioni iscritti di fare correggere, se necessario, i dati che li concernono. Nel caso dovessero essere modificati dati che non rientrano nel settore di competenza del servizio incaricato di tenere il registro, quest’ultimo garantisce che le richieste di correzione siano inoltrate ai rispettivi servizi competenti.

La correzione dei dati deve essere possibile anche per via elettronica, inoltrando automaticamente le richieste di correzione ai rispettivi servizi competenti.

Sezione 4: Costi ed emolumenti

Art. 21 Ripartizione dei costi e requisiti tecnici

Il capoverso 1 stabilisce che i fornitori di dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a si facciano carico dei costi per gli adeguamenti e il collegamento della loro soluzione informatica (investimento, adattamenti tecnici e di software delle proprie soluzioni informatiche) nonché per la gestione del loro allacciamento all’interfaccia tecnica.

Il capoverso 2 disciplina la ripartizione dei costi per gli adeguamenti e il collegamento della propria soluzione informatica alle interfacce standard. A causa di modifiche delle disposizioni di legge e di necessità tecniche è possibile che l’interfaccia standard debba essere adeguata anche dal lato degli utenti. Questi adeguamenti necessari sono a carico dei fornitori di dati autorizzati di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a nonché dei servizi pubblici e privati autorizzati di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b.