Rapporto O sul registro

Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 16 pagine

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Secondo il capoverso 2 i fornitori di dati di cui al capoverso 1 lettera a ricevono l’accesso unicamente ai dati che riguardano i fornitori di prestazioni autorizzati nel loro settore di compiti e che sono necessari all’adempimento dei loro compiti nel quadro della LAMal.

Il capoverso 3 stabilisce che ai servizi pubblici e privati di cui al capoverso 1 lettera b è consentito l’accesso tramite interfaccia standard unicamente ai dati che riguardano i fornitori di prestazioni autorizzati nel loro settore di compiti e che sono necessari all’adempimento dei loro compiti. L’UFSP decide sulla concessione dell’accesso solo previa richiesta scritta, motivata e dietro pagamento (cfr. a tale riguardo l’art. 22). Il servizio incaricato di tenere il registro, in seguito alla decisone dell’UFSP relativa alla concessione dell’accesso tramite interfaccia standard, si incarica del collegamento tecnico ed è il punto di riferimento per domande di natura tecnica (cfr. art. 2).

Il servizio incaricato di tenere il registro pubblica in Internet un elenco dei servizi pubblici e privati di cui all’articolo 1 lettera b ai quali è stato consentito l’accesso ai dati del registro dei fornitori di prestazioni accessibili al pubblico tramite interfaccia standard (cpv. 3).

Art. 15 Utilizzo dei dati a scopi statistici e di ricerca

Secondo l’articolo 40b lettera d nLAMal il registro serve per scopi statistici. L’articolo 15 capoverso 1 prevede in questo contesto che i dati del registro dei fornitori di prestazioni accessibili al pubblico siano messi a disposizione per scopi statistici e di ricerca. Il capoverso 1 lettera a stabilisce che l’UST riceve i dati accessibili al pubblico annualmente per scopi statistici e a titolo gratuito. La lettera b consente a servizi pubblici e privati di ricevere i dati accessibili al pubblico in forma anonimizzata per scopi di ricerca. Essi devono tuttavia dimostrare che il progetto di ricerca è d’interesse pubblico e che i dati del registro dei fornitori di prestazioni sono effettivamente necessari per l’attuazione dello stesso.

Sulla base dell’articolo 40e capoverso 2 nLAMal, i dati accessibili al pubblico sono concessi ai servizi pubblici e privati di cui al capoverso 2 su richiesta scritta presentata all’UFSP. Inoltre l’UFSP riscuote un emolumento calcolato secondo l’articolo 22 capoverso 4 per il trattamento della richiesta e l’emanazione della decisione.

Art. 16 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alle autorità competenti

Secondo l’articolo 40e capoverso 3 nLAMal i dati relativi a provvedimenti di cui all’articolo 38 e a sanzioni di cui all’articolo 59 nonché i motivi dei provvedimenti e delle sanzioni sono accessibili solo alle autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione e al tribunale arbitrale cantonale di cui all’articolo 89.

Pertanto l’articolo 16 capoverso 1 prevede che le autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione debbano inoltrare la domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 8 capoverso 3 e all’articolo 9 in forma elettronica all’interno del registro sui fornitori di prestazioni.

Il servizio incaricato di tenere il registro comunica alle autorità competenti i dati personali degni di particolare protezione richiesti tramite un collegamento sicuro (cpv. 2).

Art. 17 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione al tribunale ar-

bitrale cantonale

Secondo l’articolo 40e capoverso 3 nLAMal i dati relativi a provvedimenti di cui all’articolo 38 e a sanzioni di cui all’articolo 59 nonché i motivi dei provvedimenti e delle sanzioni sono accessibili solo alle autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione e al tribunale arbitrale cantonale di cui all’articolo 89.

Analogamente all’articolo 16 capoverso 1, l’articolo 17 capoverso 1 prevede che il tribunale arbitrale cantonale di cui all’articolo 89 debba inoltrare la domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 8 capoverso 3 e all’articolo 9 in forma elettronica all’interno del registro sui fornitori di prestazioni.

Il servizio incaricato di tenere il registro comunica al tribunale arbitrale cantonale i dati personali degni di particolare protezione richiesti tramite un collegamento sicuro (cpv. 2).