Rapporto O sul registro

Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 16 pagine

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Art. 22 Emolumenti

Secondo l’articolo 40a nLAMal il servizio incaricato di tenere il registro può riscuotere emolumenti per prestazioni nell’ambito della tenuta del registro. Il Consiglio federale in questo contesto disciplina gli emolumenti, in particolare il loro ammontare, tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. I costi del servizio incaricato di tenere il registro per prestazioni nell’ambito della tenuta del registro devono pertanto essere coperti con gli emolumenti che il servizio incaricato di tenere il registro riscuote sulla base della tariffazione emanata dal Consiglio federale.

Sulla base della destinazione d’uso secondo l’articolo 40b lettera c nLAMal, i fornitori di prestazioni autorizzati di cui all’articolo 36 nLAMal traggono un beneficio dalla loro iscrizione nel registro dei fornitori di prestazioni. Per tale motivo il capoverso 1 stabilisce che il servizio incaricato di tenere il registro riscuota da ogni fornitore di prestazioni autorizzato di cui all’articolo 36 nLAMal un emolumento di 230 franchi. Questo emolumento copre l’onere per la tenuta del registro.

Al momento dell’entrata in vigore delle modifiche del 19 giugno 2020 della LAMal, già secondo il capoverso 2 delle disposizioni transitorie della presente modifica i fornitori di prestazioni autorizzati devono essere esentati dal pagamento degli emolumenti se gran parte dei loro dati possono essere ripresi dall’RCC.

Il capoverso 2 disciplina gli emolumenti per l’utilizzo dell’interfaccia standard da parte degli utenti di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b. Questo emolumento è composto da un emolumento una tantum massimo di 2000 franchi (lett. a) e da un emolumento annuale massimo di 5000 franchi (lett. b). L’emolumento massimo per le prestazioni menzionate alla lettera a si basa su calcoli secondo l’ordinanza sul registro LPSan. Pertanto l’emolumento massimo secondo la lettera a risulta da un onere tecnico di consulenza e di formazione medio stimato (a dipendenza dell’onere orario) nonché da una quota dei costi per il collegamento all’interfaccia standard (presumibilmente 300 franchi forfetari per richiedente). L’emolumento massimo per le prestazioni elencate alla lettera b risulta, in analogia al registro delle professioni sanitarie, da un onere medio basato sulle precedenti esperienze relative al registro delle professioni mediche di 25 ore all’anno da mediamente 100 franchi per l’assistenza agli utenti. Vanno aggiunti l’ampliamento delle capacità del server e la garanzia della qualità dei dati.

Il capoverso 3 disciplina l’esenzione dal pagamento degli emolumenti. Essa vale per gli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a che sono esentati dal pagamento degli emolumenti in quanto contribuiscono al funzionamento del registro in qualità di fornitori di dati.

Secondo il capoverso 4 l’UFSP riscuote un emolumento a dipendenza dell’onere per il trattamento della richiesta e l’emanazione di decisioni secondo l’articolo 14 capoverso 3 e l’articolo 15 capoverso 2. I lavori connessi con il trattamento della richiesta e l’emanazione di decisioni rimangono di competenza dell’UFSP poiché il servizio incaricato di tenere il registro non ha competenza decisionale in merito. Inoltre, per il rilascio del certificato per l’utilizzo delle interfacce standard da parte dei servizi di cui all’articolo 14 capoverso 2 viene riscosso un emolumento. Il certificato serve a indentificare i singoli titolari del diritto di accesso.

Il capoverso 5 disciplina l’emolumento secondo l’onere e il capoverso 6 stabilisce che per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti (RS 431.031).

Sezione 5: Sicurezza dei dati

Art. 23 Sicurezza dei dati

Secondo l’articolo 23 tutti i servizi che partecipano al registro dei fornitori di prestazioni adottano le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati e per proteggere i loro dati da perdita e da qualsiasi trattamento, consultazione o sottrazione illeciti. In relazione con la sicurezza dei dati occorre osservare in particolare le disposizioni della OLPD nonché dell’ordinanza del 9 dicembre 2011 concernente l’informatica e la telecomunicazione nell’Amministrazione federale (OIAF; RS 172.010.58). I dati contenuti nel registro dei fornitori di prestazioni che sono accessibili al pubblico non rappresentano dati personali degni di particolare protezione. I dati personali degni di particolare protezione sono archiviati in un settore sicuro, separato dal registro dei fornitori di prestazioni, e sono accessibili solo alle persone autorizzate del servizio incaricato di tenere il registro. La sicurezza dei dati è pertanto garantita.