Rapporto O sul registro
Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 16 pagine
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Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 24 Modifica di altri atti normativi
L’ordinanza del 26 gennaio 2011 sul numero d’identificazione delle imprese (OIDI; RS 431.031) nell’articolo 3 capoverso 1 lettera b elenca gli altri registri determinanti per la notifica di unità IDI e relativi dati all’UST. Questo articolo è modificato aggiungendo il registro dei fornitori di prestazioni (LeReg) all’elenco dei registri.
Art. 25 Disposizioni transitorie
Le operazioni di affidamento della tenuta del registro a terzi – secondo le disposizioni della LAPub sottoposto all’obbligo di bando –, la creazione del registro e la migrazione dei dati dai registri esistenti relativi ai fornitori di prestazioni autorizzati di cui al capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 richiederanno diverso tempo. Per questo motivo al pubblico non sarà consentito accedere al LeReg al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, bensì solo quando quest’ultimo sarà sufficientemente completo per garantire al pubblico un’informazione trasparente e aggiornata. Ciò avverrà al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza sul registro (cpv. 1).
Secondo la cifra II capoverso 2 della modifica del 19 giugno 2020 della LAMal, i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera a–g, m e n che secondo il diritto precedente erano autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS sono considerati – secondo l’articolo 36 del nuovo diritto – come autorizzati dal Cantone sul cui territorio esercitavano l’attività al momento dell’entrata in vigore del presente articolo. Per poter raggiungere lo scopo del registro dei fornitori di prestazioni devono essere registrati nel registro dei fornitori di prestazioni sia i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS sulla base del diritto precedente, sia anche i fornitori di prestazioni autorizzati sulla base del diritto nuovo. Il capoverso 2 prevede pertanto che l’UFSP disciplini contrattualmente con la SASIS SA la fornitura di dati dei fornitori di prestazioni autorizzati di cui alla cifra II capoverso 2 della modifica del 19 giugno 2020.
Art. 26 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il ....
Allegato Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi
Nell’allegato all’ordinanza sul registro dei fornitori di prestazioni AOMS sono riportati i diritti e gli obblighi dei fornitori di dati sotto forma di tabella. L’UFSP riceve un diritto di lettura su tutti i dati del LeReg.
L’allegato elenca inoltre tutti i dati da registrare o notificare a titolo obbligatorio o facoltativo nonché se questi ultimi sono accessibili tramite Internet, solo su richiesta o se non sono accessibili al pubblico.
2.2 Variante 2: tenuta del registro da parte dell’UFSP
La variante 2 prevede che la tenuta del registro dei fornitori di prestazioni rimanga di competenza del Dipartimento. Il Consiglio federale nell’articolo 2 prevede che l’UFSP sia l’autorità responsabile del registro dei fornitori di prestazioni. Se l’UFSP tiene il registro dei fornitori di prestazioni secondo la variante 2, nel registro dei fornitori di prestazioni AOMS oltre all’articolo 2 occorre di conseguenza modificare anche i seguenti articoli indicando l’UFSP:
articolo 3 (stralcio), articolo 4 capoverso 2–3, articolo 5 capoverso 1, articolo 6 capoverso 1, articolo 7, articolo 8 capoverso 3–5, articolo 9, articolo 12 capoverso 2, articolo 14 capoverso 1 e 3, articolo 15, articolo 16 capoverso 2, articolo 17 capoverso 2, articolo 18, articolo 21–22. Di conseguenza occorre inoltre modificare i diritti e gli obblighi dell’UFSP nell’allegato del registro dei fornitori di prestazioni AOMS. Gli altri articoli rimangono invariati rispetto alla variante 1.