Rapporto O sul registro

Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 16 pagine

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L’ordinanza sul registro dei fornitori di prestazioni AOMS disciplina pertanto le competenze della tenuta del registro, la gestione e il contenuto, l’utilizzo e le modalità di elaborazione del registro nonché gli emolumenti.

Con il registro dei fornitori di prestazioni si aggiunge un ulteriore registro ai registri già esistenti – il registro delle professioni mediche (MedReg), il registro delle professioni sanitarie (GesReg), il registro delle professioni psicologiche (PsiReg), il registro nazionale delle professioni sanitarie NAREG basato sull’accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali nonché il Registro dei codici creditori (RCC) esistente su base contrattuale. I registri pubblici (di legge) MedReg e PsiReg, entrambi tenuti dall’UFSP, nonché il GesReg tenuto dalla Croce Rossa Svizzera (CRS) non coprono tutti i fornitori di prestazioni autorizzati di cui all’articolo 36 nLAMal. Occorre tuttavia sfruttare le sinergie e ridurre le ridondanze. Per questo motivo i dati rilevanti per il registro dei fornitori di prestazioni già contenuti nei registri esistenti non devono essere nuovamente registrati. Al contrario, i dati accessibili al pubblico del MedReg devono essere trasmessi automaticamente tramite un’interfaccia al registro dei fornitori di prestazioni sulla base dell’articolo 51 LPMed così come i dati accessibili al pubblico del GesReg e PsiReg tramite interfacce standard secondo l’articolo 12 dell’ordinanza del 13 dicembre 2019 sul registro delle professioni sanitarie (ordinanza sul registro LPSan; RS 811.216) e rispettivamente secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del 6 luglio 2016 sul registro delle professioni psicologiche (ordinanza sul registro LPPsi; RS 935.816.3). L’ordinanza sul registro fornitori di prestazioni AOMS si basa pertanto sull’architettura delle ordinanze sul registro LPMed, LPPsi e LPSan.

L’RCC è gestito dalla SASIS SA su incarico degli assicuratori malattie. A differenza degli altri registri esistenti, l’RCC non è un registro ufficiale, registra però tutti i fornitori di prestazioni nel settore della LAMal, della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). Serve in particolare da elenco dei fornitori di prestazioni secondo LAMal e LCA, da elenco dei creditori per la registrazione, il pagamento e l’elaborazione di fatture dei fornitori di prestazioni nonché come base per statistiche e per il controllo dell’economicità (art. 56 LAMal e 76 OAMal). Per la fatturazione SASIS SA su richiesta attribuisce a tutti i fornitori di prestazioni secondo LAMal, LCA e LAINF un numero RCC e ai dipendenti che possono esercitare a carico dell’AOMS un numero C e riscuote per farlo un corrispondente emolumento amministrativo.

Secondo l’articolo 40a LAMal il Dipartimento tiene un registro dei fornitori di prestazioni autorizzati di cui all’articolo 36 nLAMal. Il Consiglio federale può affidare la tenuta del registro a terzi. Nella fattispecie, sono sottoposte due varianti di tenuta del registro.

La variante 1 prevede che il Consiglio federale sfrutti le possibilità previste dalla legge affidando i compiti di tenuta del registro a terzi al di fuori dell’amministrazione federale (servizio incaricato di tenere il registro). Secondo la legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub; RS xxx) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021, il trasferimento di compiti pubblici ai sensi dell’articolo 9 LAPub è soggetto all’obbligo di bando. Al bando relativo alla tenuta del registro si applica la procedura secondo LAPub (cfr. allegato 5 alla LAPub oggetto di revisione totale del 21 giugno 2019).

La variante 2 prevede che il Dipartimento tenga il registro. Il registro dei fornitori di prestazioni autorizzati di cui all’articolo 36 nLAMal è tenuto dall’UFSP.