Rapporto O sul registro
Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
2 Parte dettagliata
2.1 Variante 1: affidamento della tenuta del registro a terzi
Commenti ai singoli articoli
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il capoverso 1 definisce l’oggetto della regolamentazione del registro dei fornitori di prestazioni autorizzati di cui all’articolo 36 nLAMal. Pertanto l’ordinanza disciplina la tenuta del registro, definisce i dati da registrare in esso e stabilisce come i contenuti possano essere utilizzati dai vari utenti. Inoltre nell’ordinanza è introdotto il termine «registro dei fornitori di prestazioni».
Il capoverso 2 stabilisce che il registro dei fornitori di prestazioni contiene dati relativi ai fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a–g, m e n LAMal. Si tratta dei fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS secondo l’articolo 36 LAMal: medici, dentisti (per prestazioni a carico dell’AOMS), farmacisti, chiropratici, organizzazioni di chiropratica, levatrici, organizzazioni di levatrici, i fornitori di prestazioni che forniscono prestazioni previa prescrizione o mandato medico (fisioterapisti, ergoterapisti, infermieri, logopedisti, dietisti, neuropsicologi) e le organizzazioni che li impiegano (organizzazioni d’aiuto e di cure a domicilio, organizzazioni di ergoterapia, organizzazioni di fisioterapia, organizzazioni di dietetica, organizzazioni di logopedia), laboratori, centri di consegna di mezzi e apparecchi medici diagnostici o terapeutici, imprese di trasporto e salvataggio e istituzioni che dispensano cure ambulatoriali prestate da medici (incl. dentisti per le prestazioni a carico dell’AOMS).
Art. 2 Affidamento della tenuta del registro al servizio incaricato di tenere il registro
Secondo l’articolo 40a LAMal, il Dipartimento tiene un registro dei fornitori di prestazioni autorizzati di cui all’articolo 36. L’articolo 40a LAMal prevede che il Consiglio federale possa affidare la tenuta del registro a terzi. La tenuta del registro dei fornitori di prestazioni comprende la gestione dello stesso e in particolare la gestione dei dati personali degni di particolare protezione, la verifica della qualità dei dati notificati e forniti, la garanzia delle interfacce per la fornitura di dati, la consulenza ai fornitori di dati nonché agli utilizzatori dei dati.
Secondo l’articolo 2 il Consiglio federale fa uso della possibilità prevista dalla legge di affidare i compiti di tenuta del registro al di fuori dell’amministrazione federale. Ciò è consentito in particolare se il Consiglio federale lo ritiene materialmente opportuno (p. es. per evitare strutture parallele, per sfruttare conoscenze specialistiche private) o adeguato per motivi di costi. Alla luce di ciò è pensabile che la tenuta del registro possa essere affidata a un soggetto giuridico di diritto privato. Potrebbero inoltre essere sfruttate le sinergie e le conoscenze specialistiche in ambito di diritto privato nei campi della tenuta di registri, delle banche dati e dell’AOMS.
L’articolo 2 stabilisce pertanto che l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) affida la tenuta del registro dei fornitori di prestazioni a terzi (per cui nella fattispecie è introdotto il termine di «servizio incaricato di tenere il registro»).
Secondo la legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021, il trasferimento di compiti pubblici ai sensi dell’articolo 9 LAPub è fondamentalmente soggetto all’obbligo di bando. Al bando relativo alla tenuta del registro si applica la procedura secondo LAPub (cfr. allegato 5 alla LAPub oggetto di revisione totale del 21 giugno 2019). A livello della presente ordinanza non è necessario provvedere a ulteriori regolamentazioni in merito. I dettagli dell’adempimento del compito di tenuta del registro devono essere disciplinati in un contratto di diritto pubblico stipulato tra l’UFSP e il servizio incaricato di tenere il registro. Al suo interno devono essere disciplinati tra l’altro i seguenti punti: l’adozione delle misure necessarie per garantire un’attività coordinata di tutti i partecipanti; che, in collaborazione con l’UFSP, si garantisca la tempestiva informazione di tutti i partecipanti al registro dei fornitori di prestazioni su modifiche di tipo giuridico, tecnico od organizzativo; o ancora che alle persone autorizzate sia garantito l’accesso tecnico al registro dei fornitori di prestazioni per il trattamento dei dati e per l’utilizzo dell’interfaccia standard. Il servizio incaricato di tenere il registro può