Rapporto O sul registro

Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Il capoverso 3 concretizza l’obbligo di notifica relativo ai provvedimenti di cui all’articolo 38 nLAMal. I dati relativi a tali provvedimenti rappresentano dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c cifra 4 LPD. La notifica di questi dati da parte dell’autorità cantonale competente al servizio incaricato di tenere il registro è disciplinata come segue. Nel capoverso 3 lettera a–d sono elencati i provvedimenti di cui all’articolo 38 nLAMal: ammonizione, multa, revoca temporanea o definitiva dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS. Ogni notifica dei provvedimenti deve contenere anche il motivo e la data della decisione.

La notifica di tutti i dati personali degni di particolare protezione deve avvenire tramite un modulo. Il modulo è recapitato al servizio incaricato di tenere il registro tramite un collegamento sicuro. È considerato un collegamento sicuro in particolare l’invio di una lettera raccomandata. Le notifiche in forma cartacea sono sottoposte al segreto postale secondo l’articolo 321terdel Codice penale svizzero del 21 dicembre 1973 (CP; RS 311.0). Una connessione elettronica sicura deve avvenire in modo cifrato con procedure crittografiche adeguate e sicure conformemente allo stato attuale della tecnica.

I dati sui provvedimenti di cui all’articolo 38 nLAMal e sulle sanzioni di cui all’articolo 59 LAMal nonché i motivi dei provvedimenti e delle sanzioni sono accessibili secondo l’art. 40e nLAMal solo alle autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione e al tribunale arbitrale cantonale secondo l’articolo 89 LAMal.

Nel capoverso 4 è stabilito che le autorità cantonali competenti (quando ne vengono a conoscenza) notificano senza indugio ai terzi incaricati della tenuta del registro la data del decesso di un fornitore di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera a–d LAMal e agli articoli 47–50b OAMal e che il servizio incaricato di tenere il registro effettua la relativa iscrizione (cfr. art. 7 cpv. 2).

Nel capoverso 5 è stabilito che le autorità cantonali competenti (quando ne vengono a conoscenza) notificano al servizio incaricato di tenere il registro la data di risoluzione di un fornitore di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera f–g e m–n LAMal e agli articoli 44a, 45a, 51–55 e 56 OAMal e che il servizio incaricato di tenere il registro effettua la relativa iscrizione (cfr. art. 7 cpv. 3).

Art. 9 Tribunale arbitrale

L’articolo 9 concretizza l’articolo 59 capoverso 3bisnLAMal secondo cui il tribunale arbitrale di cui all’articolo 89 LAMal notifica all’autorità o a terzi incaricati di tenere il registro secondo l’articolo 40a ogni sanzione adottata secondo l’articolo 59 capoverso 1 LAMal. Pertanto i tribunali arbitrali cantonali sono sottoposti a un obbligo di notifica in relazione a sanzioni adottate nei confronti di fornitori di prestazioni autorizzati in caso di violazione dei requisiti relativi a economicità e sviluppo della qualità (art. 56, 58a e 58h LAMal) o di violazione di accordi contrattuali tra fornitori di prestazioni e assicuratori malattie.

I dati relativi alle sanzioni di cui all’articolo 59 capoverso 1 LAMal sono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c cifra 4 LPD. La notifica di questi dati da parte del tribunale arbitrale di cui all’articolo 89 LAMal al servizio incaricato di tenere il registro è disciplinata nell’articolo 9 come segue: nelle lettere a–e sono elencate le sanzioni secondo l’articolo 59 capoverso 1 lettera a–e LAMal: ammonizione, restituzione integrale o parziale degli onorari percepiti per prestazioni inadeguate, multa, esclusione temporanea o definitiva a esercitare a carico dell’AOMS. Devono essere notificate anche le sanzioni previste in convenzioni sulla qualità (lett. f). Ogni notifica di sanzioni secondo l’articolo 59 capoverso 1 LAMal deve contenere anche il motivo e la data della decisione.

Come precisato per l’articolo 8 capoverso 3, la notifica di tutti i dati personali degni di particolare protezione deve avvenire tramite un modulo. Il modulo è recapitato al servizio incaricato di tenere il registro tramite un collegamento sicuro.

Come precisato per l’articolo 8 capoverso 3, i dati sui provvedimenti di cui all’articolo 38 nLAMal e sulle sanzioni di cui all’articolo 59 LAMal nonché i motivi dei provvedimenti e delle sanzioni sono accessibili secondo l’art. 40e nLAMal solo alle autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione e al tribunale arbitrale cantonale ai sensi dell’articolo 89 LAMal.

Art. 10 Ufficio federale di statistica

Il numero unico d’identificazione delle imprese (IDI) consente di identificare in maniera univoca le imprese allo scopo di rendere facile e sicuro lo scambio di informazioni nei processi amministrativi e statistici (art. 1 della legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d’identificazione delle imprese [LIDI; RS