Rapporto O sul registro

Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 16 pagine

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1 Parte generale

1.1 Premessa

In data 19 giugno 2020, il Parlamento ha adottato il progetto di revisione della legge federale sull’assicurazione malattie concernente l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni (18.047). La modifica della legge prevede un modello a tre livelli che, da un lato, permetterà di rafforzare i requisiti in materia di qualità ed economicità che i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono soddisfare; dall’altro fornirà ai Cantoni uno strumento più efficace per controllare l’offerta di prestazioni sanitarie.

Attraverso questa modifica della LAMal, il Parlamento ha scelto di adottare un nuovo modello per autorizzare nuovi fornitori di prestazioni del settore ambulatoriale: per questi è stata introdotta una procedura di autorizzazione formale soggetta alla sorveglianza dei Cantoni. Al contempo, il legislatore ha modificato le condizioni per l’autorizzazione dei medici, mentre le condizioni applicabili agli altri fornitori di prestazioni del settore ambulatoriale concernenti la formazione, il perfezionamento e i requisiti in materia di qualità della fornitura di prestazioni, per contro, devono essere definite dal Consiglio federale. Il Parlamento ha inoltre ritenuto necessario creare un registro di fornitori di prestazioni autorizzati nel settore ambulatoriale. In aggiunta, il legislatore ha inserito nell’articolo 55a LAMal una nuova soluzione, non limitata nel tempo, per restringere il numero di autorizzazioni di nuovi medici. I Cantoni dovranno dunque limitare il numero di medici autorizzati a fornire prestazioni ambulatoriali a carico dell’AOMS in uno o più campi di specializzazione medica e in determinate regioni. A tale scopo, il Consiglio federale deve definire i criteri e i principi metodologici applicabili alla definizione dei numeri massimi.

Il presente commento si riferisce all’emanazione della nuova ordinanza sul registro1 che, con l’articolo 40a segg. nLAMal, crea la base normativa per un registro accessibile al pubblico sui fornitori di prestazioni autorizzati nel settore ambulatoriale dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (per il registro nella fattispecie è introdotto il termine «registro dei fornitori di prestazioni»). La costituzione di un registro dei fornitori di prestazioni non era prevista nell’avamprogetto di legge del Consiglio federale: essa è stata inserita nella legge nell’ambito della deliberazione parlamentare. Secondo il legislatore, il registro ha lo scopo di creare maggiore trasparenza sui fornitori di prestazioni che operano nel settore ambulatoriale e che sono autorizzati a esercitare la loro attività a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS); esso deve in particolare favorire lo scambio di informazioni tra i Cantoni2.

Il registro dei fornitori di prestazioni rappresenta un oggetto nuovo e a sé stante. Le disposizioni del registro richiedono l’applicazione a livello di ordinanza. Per questo è necessario emanare una nuova ordinanza separata che riceve il titolo «Ordinanza sul registro dei fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sul registro dei fornitori di prestazioni AOMS)» ed entra in vigore il ... Il pubblico riceve l’accesso al registro dei fornitori di prestazioni tre anni dopo la sua entrata in vigore.

1.2 Elementi essenziali della regolamentazione

Le modifiche del 19 giugno 2020 della LAMal nell’articolo 36 nLAMal stabiliscono il principio che tutti i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera a–g, m e n LAMal possono esercitare a carico dell’AOMS solo se sono autorizzati dal Cantone sul cui territorio è esercitata l’attività. L’autorizzazione dei fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale dell’AOMS non avviene pertanto più automaticamente o attraverso il Registro dei codici creditori (RCC) esistente su base contrattuale secondo il diritto precedente. L’articolo 36 nLAMal prevede viceversa una procedura formale di autorizzazione. I Cantoni sono competenti per il rilascio dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS. Di conseguenza il Cantone competente rilascia l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS al relativo fornitore di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera a–g, m e n nLAMal solo dopo aver verificato

1 Per ragioni di praticabilità, la nuova ordinanza sul registro non fa riferimento unicamente al diritto vigente nella OAMal, bensì anche a consultazioni OAMal parallelamente in corso. Ciò riguarda segnatamente la modifica dell’OAMal sulla base della revisione parziale del 21 giugno 2019 della LAMal «Rafforzamento della qualità e dell’economicità».

2 BU 2018 N 2154, 2156 e 2159 nonché BU 2019 pag. 247, 249 e 251.