Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/9: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA · 20 pagine
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L'UFAS rappresenta la Svizzera nelle sedute di questa commissione e nelle sue sottocommissioni (commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati", commissione di controllo dei conti") in qualitä di osservatore; quando sono trattati temi inerenti all'assicurazione contro la disoccupazione, esso e affiancato dall'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Questa disposizione non cornporterä il conferimento di nuove competenze ne all'UFAS ne all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, ehe svolgono gia oggi i compiti in questione.
Capoverso 3
In virtu dell'articolo 16 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, direttamente applicabile, l'UFAS, di comune accordo con l'autorita competente di uno Stato membro dell'UE e nell'interesse di talune persone o categorie di persone, puö prevedere eccezioni agli articoli 11-15, concernenti la determinazione della legislazione applicabile. lnoltre, in qualitä di autorita competente, l'UFAS puö concludere convenzioni di natura tecnico-amministrativa con le autorita competenti di uno Stato membro dell'UE, ad esempio circa una procedura alternativa per il rimborso di prestazioni in natura, secondo quanto previsto dall'articolo 35 paragrafo 3 del summenzionato regolamento. In virtu dell'articolo 84 paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, l'UFAS puo anche convenire integrazioni relative al recupero di contributi e alla ripetizione di prestazioni, incluso il rimborso dei costi.
Per motivi di trasparenza, queste competenze saranno recepite nella legislazione nazionale. II denominatore comune di tutte queste convenzioni e ehe si tratta di normative di natura amministrativa o inerenti alla collaborazione organizzativa, la cui portata e pertanto limitata.
Articolo 17b (Organismi di collegamento)
Gli organismi di collegamento sono organi designati dall'autorita competente di uno Stato per uno o piu settori delle assicurazioni sociali, ehe sono incaricati di rispondere a domande di vario genere e a richieste di assistenza amministrativa e, in generale, di agevolare lo scambio di informazioni a livello internazionale. Svolgono inoltre ulteriori compiti quali ad esempio l'esecuzione delle procedure di rimborso delle prestazioni in natura fornite in caso di malattia o infortunio e delle prestazioni versate in caso di disoccupazione.
La nuova disposizione stabilisce le competenze degli organismi di collegamento. Per quanto concerne le prestazioni in caso di malattia e maternitä (lett. a) e le prestazioni familiari
(lett. f), va rilevato quanto segue:
In queste contesto, l'lstituzione comune LAMal viene indicata come organismo di collegamento per tutte le prestazioni in caso di malattia e maternita secondo il diritto europeo, anche per le prestazioni ehe non rientrano nel campe d'applicazione della LA-Mal, quali le eure fornite all'estero o l'indennita di rnaternita svizzera. Per quanto riguarda le prestazioni secondo la LAMal, l'articolo 19 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie precisa gia i compiti di queste organismo di collegamento.
In merito alle prestazioni familiari, l'UFAS e l'organismo di collegamento per tutte le prestazioni familiari secondo il diritto europeo (p. es. prestazioni per i figli estere) e non soltanto per quelle ehe rientrano nell'arnbito di applicazione delle pertinenti leggi
15 Art. 73 del regolamento (CE) n. 883/2004.
16 Art. 74 del regolamento (CE) n. 883/2004.