Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/9: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA · 20 pagine

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parte, e la Cornunita europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALC).

Nel quadro dell'allegato II dell'ALC sono applicabili alla Svizzera il regolamento (CE)

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n. 883/2004 del Parlamente europeo edel Consiglio, del 29 aprile 2004 , relative al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e il relative regolamento di applicazione, ovvero il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamente europeo edel Consiglio, del 16 settem-

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bre 2009 . 1 due regolamenti sono applicabili dal 1 ° aprile 2012 nei rapporti della Svizzera con gli Stati membri dell'UE e dal 1 ° gennaio 2016 in quelli con gli Stati membri dell'AELS.

Sebbene questi regolamenti siano direttamente applicabili, in seguito alla modernizzazione dell'esecuzione occorrono precisazioni nel diritto nazionale.

Negli allegati del regolamento di applicazione europeo (regolamento [CE] n. 987/2009),

l'elenco degli organi nazionali competenti nelle relazioni internazionali del previgente regolamento e stato infatti sostituito da un elenco elettronico pubblicamente accessibile. Queste competenze devono pertanto essere stabilite nel diritto nazionale. La LPGA riveduta

(art. 75a) delega al Consiglio federale la competenza di designare a livello di ordinanza gli organi competenti in Svizzera. Occorre pertanto stabilire in particolare quali organi devono svolgere i compiti previsti in qualitä di autorita competente, organismo di collegamento e istituzione competente nelle relazioni internazionali.

L'allegato II sezione B punto 22 dell'ALC prevede la sostituzione dell'attuale scambio di dati in forma cartacea tra gli Stati interessati con uno elettronico. Per rendere piu semplice ed efficiente la trasmissione dei dati tra le istituzioni, sono stati elaborati documenti elettronici strutturati (SED). L'intera procedura di comunicazione tra le istituzioni nazionali in merito a casi di sicurezza sociale transfrontalieri avviene tramite questi documenti", inviati tramite il sistema di trasmissione di dati messo a disposizione dalla Commissione europea (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI). La Svizzera, come tutti gli altri Paesi aderenti a queste sistema, deve mettere a disposizione l'infrastruttura necessaria a tal fine.

Lo scambio elettronico di dati con l'estero presuppone ehe tutti gli Stati predispongano almeno un punto d'accesso elettronico ehe consenta la trasmissione di messaggi da e verso l'estero. La LPGA riveduta (art. 75b) conferisce al Consiglio federale la competenza di designare gli organi competenti per la gestione di queste punto d'accesso. Dato ehe questa infrastruttura deve essere finanziata dagli utenti tramite emolumenti, a livello di ordinanza vanno precisate le relative rnodalita di riscossione (cfr. nuovo art. 75c LPGA).

II passaggio allo scambio elettronico di dati richiede inoltre, a livello nazionale, un adeguamento del trattamento delle informazioni soprattutto in settori delle assicurazioni sociali ehe svolgono principalmente operazioni di massa. Affinche la connessione della Svizzera a EESSI funzioni, e pertanto necessario ehe anche a livello nazionale lo scambio dei dati necessari per l'esecuzione del coordinamento internazionale avvenga per via elettronica. A tal fine in due settori delle assicurazioni sociali sono state sviluppate applicazioni specifiche, ehe sono ora connesse a EESSI.

s Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamente europeo edel Consiglio, del 29 aprile 2004, relative al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di queste regolamento e pubblicata in RS (RS 0.831.109.268.1).

9 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamente europeo edel Consiglio, del 16 settembre 2009, ehe stabilisce le rnodalita di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relative al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con allegati), GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di queste regolamento e pubblicata in RS (RS 0.831.109.268.11).

10 Cfr. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=868&1angld=it (consultato il 15 gennaio 2020).