Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/9: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA · 20 pagine

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svizzere (legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari [LAFam] e legge federale 18

del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura [LAF]).

Articolo 17c (lstituzioni competenti)

Le istituzioni competenti sono per principio gli organi ehe attuano le assicurazioni sociali nel proprio settore di competenza e ehe erano elencati in quanto tali negli allegati dei precedenti regolamenti e figurano ora negli elenchi elettronici. Si tratta di regola degli organi di assicurazione sociale (cassa, assicuratore) presse cui gli interessati sono assicurati o nei confronti dei quali possono far valere il diritto a prestazioni. In alcuni ambiti, il regolamento (CE)

n. 883/2004 impone direttamente agli Stati di designare un organo preposto a un determinato compito, per esempio l'assistenza amministrativa internazionale in materia di esecuzione.

Articolo 17d (lstituzioni competenti per l'assistenza reciproca)

Le istituzioni competenti per l'assistenza reciproca sono gli organi ehe forniscono prestazioni in natura in caso di malattia e infortunio nel quadro dell'assistenza reciproca. Esse pagano i trattamenti di assicurati stranieri presse fornitori di prestazioni svizzeri e si fanno poi rimborsare dalla competente istituzione estera.

Articolo 17e (Organi federali competenti per l'infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l'estero)

A livello europeo, in futuro tutti gli scambi di dati sui casi di sicurezza sociale internazionali saranno effettuati esclusivamente per via elettronica (cfr. n. 2.1). A tal fine la Svizzera necessita di un'infrastruttura ehe permetta la ricezione e l'invio dei moduli elettronici. Secondo il nuovo articolo 75b LPGA, il Consiglio federale designa gli organi federali competenti per la predisposizione e la gestione di questa infrastruttura.

II coordinamento della sicurezza sociale con l'UE concerne tutti i rami della sicurezza sociale, fatta eccezione per l'aiuto sociale. Tutti i settori delle assicurazioni sociali sono pertanto tenuti a passare dallo scambio di informazioni cartaceo con l'estero allo scambio elettronico di dati. Tutti gli organi federali responsabili per la gestione e la predisposizione dell'infrastruttura comune sono menzionati nella presente disposizione, vale a dire: l'Ufficio federale della sanltä pubblica (UFSP) per il settore malattie e infortuni, l'UCC per l'assicurazione di rendite, l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione per l'assicurazione contro la disoccupazione e l'UFAS per i rimanenti settori (p. es. prestazioni familiari, determinazione della legislazione applicabile).

Titolo (Sezione 2: Emolumenti)

Conformemente al nuovo articolo 75c LPGA, l'infrastruttura per lo scambio elettronico di dati deve essere finanziata dalle istituzioni di sicurezza sociale, nel rispetto del principio di causalita, tramite emolumenti calcolati in funzione della misura in cui l'infrastruttura viene utilizzata. 1 dettagli circa la riscossione degli emolumenti non sono precisati nella legge, ehe delega al Consiglio federale la competenza di stabilirli.

17 RS 836.2

18 RS 836.1