Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/9: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA · 20 pagine

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Capoverso 2

Per il ealeolo degli emolumenti ci si baserä sul numero di istituzioni eompetenti per l'eseeuzione della sieurezza soeiale internazionale e sul numero di eonti utente detenuti dalle istituzioni per l'applieazione standard dell'UE RINA. Polehe questi valori possono variare nel tempo, per il ealeolo ei si baserä sui valori rilevati al 31 dieembre dell'anno preeedente.

Capoverso 3

Le istituzioni di eui all'artieolo 17 c, attive nell'ambito della sieurezza soeiale internazionale, sono eompetenti per l'attivita operativa. Esse neeessitano dell'infrastruttura per poter inviare in futuro elettronieamente i dati ehe attualmente vengono trasmessi in forma eartaeea. In quanto utenti dell'infrastruttura dovranno pagare gli emolumenti, ehe saranno fatturati loro annualmente dai eompetenti organi federali (UFSP, UCC, uffieio di eompensazione dell'assieurazione eontro la disoeeupazione e UFAS).

Le istituzioni di sieurezza sociale eonnesse a EESSI dovranno finanziare la totalita delle spese tramite emolumenti. La eonnessione delle istituzioni avverra in modo seaglionato ed e quindi probabile ehe solo nel 2023 tutte le istituzioni saranno eennesse all'infrastruttura e le spese potranno essere interamente eoperte dagli emelumenti.

Per queste periedo transitorio (2019-2022) l'UFAS ha pertanto ricevuto mezzi eentrali perle teenologie dell'informazione e della eomunieaziene (mezzi eentrali TIC). Seeende quanto deeiso dal Consiglie federale, l'UFAS e incaricato di riseuetere emelumenti adeguati gia dalla data dell'entrata in vigore, evvero il 1 ° gennaie 2021. Fine alla conclusione del processo di connessione, l'UFAS finanziera pertanto solo una parte proporzionale delle spese mediante emelumenti degli utenti gia connessi, coprendo la parte rimanente tramite i mezzi eentrali TIC.

Articolo 18 (Lavoro considerevole nell'ambito dell'assistenza giudiziaria e amministra-

tiva)

Seeondo l'articolo 32 LPGA l'assistenza giudiziaria e amministrativa e prestata per prineipio gratuitamente, polche si parte dal presupposte ehe si tratti di norma di riehieste di informazioni singele e sempliei. Tuttavia, una parte delle riehieste presentate nell'ambite di questa assistenza costituisce piu una forma di collaborazione eostante dovuta a rnotivi organizzativi ehe una singela riehiesta di informazioni. II fatto di ehiedere a un'altra autorita la fornitura sistematiea di informazioni presentate in una forma particolare puö essere ragienevele e addirittura neeessarie. Per questo motivo il vigente articolo 18 stabilisee ehe quande i dati, su riehiesta dell'assieuratore, devono essere comunicati in una forma ehe cornporta un lavoro considerevole, l'assistenza giudiziaria e amministrativa e rimbersata (lett. a). Queste deve essere esplieitamente previste dalla legislaziene di un ramo delle assieurazieni soeiali

(lett. b), il ehe eil easo ad esempio nell'AVS e nell'assieuraziene contro gli infortuni (art. 27

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OAVS, art. 54 dell'ordinanza del 20 dieembre 1982 sull'assieuraziene contro gli infortuni [OAINF]).

La nuova disposizione dell'artieolo 32 capoverso 3 LPGA, introdetta nel quadro della revisione della LPGA, eonsente a determinati ergani la eemunieazione dei dati neeessari per l'adempimente dei loro compiti nel quadro di convenzioni internazienali e, eontrariamente a quanto sancito dalle disposizieni generali sull'assistenza giudiziaria e amministrativa, le autorizza a farlo non soltanto per seritto e su speeifiea riehiesta. Sarä pertanto pessibile ebbligare

20 RS 832.202