Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/9: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA · 20 pagine
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diante dettagliati moduli elettroniei dell'UE, ehe sono determinanti per la Svizzera in eonsiderazione della sua eollaborazione al eoordinamento dei sistemi di sieurezza soeiale europei. Con l'obbligo di utilizzare ALPS si intende evitare ehe l'impiego di soluzioni informatiehe e standard differenti eompliehi o renda addirittura impossibile l'inoltro elettronieo dei dati ai Paesi europei. L'UFAS inserisee nel sistema d'informazione i dati neeessari per la eonelusione di aeeordi speeiali.
Articolo 141quinquies (Trattamento dei dati)
L'applieazione web ALPS permette di eoordinare la proeedura per la determinazione della legislazione applicabile tra le persone interessate e gli organi eseeutivi eompetenti, segnatamente i datori di lavoro, le easse di eompensazione AVS e l'UFAS.
Per prineipio, i dati personali possono essere trattati e comunieati soltanto se esiste una base legale ehe autorizza a farlo (art. 17 epv. 1 e 19 epv. 1 LPD). Dato ehe in ALPS non sono trattati dati degni di partieolare protezione o profili della personalltä e non e previsto alcun aeeesso a dati di queste tipo mediante procedura di riehiamo, non e necessaria una base legale. Occorre invece definire in modo sufficientemente dettagliato quali dati personali possono essere trattati da quali organi, ragion per cui il presente articolo provvede a questa precisazione. Le easse di compensazione e l'UFAS sono autorizzati al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 3 lettera e LPD, mentre i datori di lavoro e gli assicurati possono soltanto inserire e eonsultare i dati.
3.3 Ordinanza del 18 aprile 198423 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita (OPP 2)
Articolo 27 e
Dato ehe l'organizzazione del regresso nella previdenza professionale ricalea quella stabilita dalla LPGA e dall'OPGA, anche nell'articolo 27 e OPP 2 e neeessaria una modifiea analoga a quella dell'articolo 16 OPGA (cfr. sopra).
Queste significa ehe, nel primo periodo, «azione di regresso» va sostituito eon «regresso» (soltanto nella versione italiana) e ehe il passaggio «l'istituto e le assicurazioni costituiscono una cornunita di creditori in solide» va sostituito con la perifrasi «l'istituto puö esigere soltanto la propria quota di regresso». Per motivi di completezza, inoltre, nel secondo periodo oceorre menzionare anche le prestazioni «fornite».
Sul piano materiale si rinvia al commento dettagliato relative all'artieolo 16 OPGA (cfr. sopra).