Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/9: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 141bis (Scopo, competenza e registrazione dei dati)
L'artieolo 141bis definisee lo seopo del sistema d'informazione SWAP eonformemente agli ar-
22
tieoli 3 lettera i e 4 eapoversi 3 e 4 della !egge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD).
Nell'ambito dell'AVS ein quello dell'AI, l'UCC svolge la funzione di organismo di eollegamento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009. In questa funzione assume il eoordinamento eon l'estero, ragion per eui e l'UCC a sviluppare il sistema d'informazione SWAP.
Le easse di eompensazione AVS e gli uffiei Al sono tenuti a inserire in SWAP i dati preseritti dall'allegato II dell'ALC. 1 dati neeessari perle proeedure di riehiesta di rendite a livello europeo sono fissati mediante dettagliati moduli elettroniei dell'UE, ehe sono determinanti per la Svizzera in eonsiderazione della eollaborazione al eoordinamento dei sistemi di sieurezza soeiale europei. Con l'obbligo di utilizzare SWAP si puö tra l'altro evitare ehe l'impiego di soluzioni informatiehe e standard differenti eompliehi o renda addirittura impossibile l'ulteriore trattamento dei dati da parte degli organi sueeessivi oppure eausi spese eeeessive. L'UCC deve inoltrare i dati elettroniei agli Stati esteri interessati. Questi seambi elettronici sono operazioni di massa, ehe sarebbero piu eomplieate o addirittura impossibili se non si utilizzasse SWAP.
Articolo 141ter (Trattamento dei dati)
Per prineipio, i dati personali possono essere trattati e eomunieati soltanto se esiste una base legale ehe autorizza a farlo (art. 17 epv. 1 e 19 epv. 1 LPD). Oeeorre definire quali organi eompetenti possono trattare quali dati personali. 1 dati neeessari per le proeedure di riehiesta di rendite a livello europeo sono fissati mediante dettagliati moduli elettroniei dell'UE, ehe sono determinanti per la Svizzera in eonsiderazione della eollaborazione al eoordinamento dei sistemi di sieurezza soeiale europei nel quadro dell'ALC. II presente artieolo rimanda pertanto all'ALC e si limita a indieare il tipo di dati trattati e gli organi eompetenti per il loro trattamento.
Titolo dopo l'articolo 141ter (II. Sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo)
II titolo II eontempla le disposizioni eoneernenti il sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assieurativo.
Articolo 141quater (Scopo, competenza e registrazione dei dati)
L'UFAS funge da organismo di eollegamento per la determinazione della legislazione applieabile ( efr. art. 17 b lett. g OPGA). A tal fine ha sviluppato il portale ALPS, ehe permette di raeeogliere e seambiare in formato elettronieo le informazioni neeessarie. Questa applieazione web eoordina la proeedura per la determinazione della legislazione applieabile, permette il rilaseio diretto di eertifieati e eonsente lo seambio elettronieo di dati eon altri Stati. II presente artieolo definisee lo seopo di questo sistema d'informazione eonformemente agli artieoli 3 lettera i e 4 eapoversi 3 e 4 LPD.
Le easse di eompensazione AVS hanno l'obbligo di utilizzare ALPS e di registrarvi determinati dati. 1 dati neeessari per la determinazione della legislazione applieabile sono fissati me-
22 RS 235.1