Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/9: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA · 20 pagine

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Articolo 14

Conformemente al vigente artieolo 14 eapoverso 1, primo periodo OPGA, all'UFAS e affidato il eompito di esereitare il regresso per l'AVS e l'AI in eollaborazione eon le easse di cornpensazione e gli uffiei Al. II seeondo periodo vigente puö essere interpretato nel sense ehe l'UFAS puo delegare integralmente l'esereizio del regresso alle easse di eompensazione o agli uffiei Al, il ehe non eorrisponde tuttavia all'organizzazione effettiva della proeedura di regresso. Nelle direttive, l'UFAS si riserva in ogni easo la possibilita di una eollaborazione. 1 proeessi civili, per esempio, sono gestiti, di norma, a livello eentrale dall'UFAS. La forma organizzativa deeentralizzata della proeedura di regresso ha dato buoni risultati e sara pertanto mantenuta. Oltre ehe nelle direttive, la eollaborazione eon le easse di eompensazione e eon gli uffiei Al e definita anehe tramite apposite convenzioni. Questa prassi va dunque saneita esplieitamente nell'ordinanza.

Articolo 16

In eonsiderazione della giurisprudenza del Tribunale federale, nell'artieolo 16 oeeorre sostituire l'espressione «ereditori in solide». Nella sua deeisione prineipale DTF 143 III 79 del 15 dieembre 2016 (eonsid. 4.2.2, pag. 90), la Garte suprema ha spiegato ehe un'azione congiunta dei vari assieuratori soeiali in qualita di creditori di regresso nei eonfronti del responsabile o del debitore va promossa soltanto in presenza di un'esplieita preserizione giuridiea quale quella dell'artieolo 14 eapoverso 2 o dell'artieolo 17 OPGA. Fatta salva questa eeeezione, ogni ereditore puö per prineipio far valere la propria pretesa, ma soltanto questa, indipendentemente dagli altri ereditori. Un ereditore deve oeeuparsi di rivendieare le pretese degli altri ereditori soltanto in presenza di una pertinente preserizione giuridiea (p. es. quella dell'art. 14 epv. 2 OPGA).

Pertanto, se piu ereditori parteeipano al regresso, essi non eostituiseono ne una comunltä di ereditori in mano eomune, ne una cornunitä di creditori in solide, bensl una sempliee pluralita di ereditori parziali. Quest'ultima si eontraddistingue per il fatto ehe ogni ereditore avente diritto a un risareimento puö esigere dal debitore soltanto la quota della prestazione (divisibile) ehe gli spetta e ehe ildebitore deve fornire una sola volta l'integralita della prestazione. Tra il debitore e ogni ereditore intereorre un singolo rapporto debitorio. Pertanto oeeorre straleiare l'espressione «creditori in solide» utilizzata nel diritto vigente ed esprimere il fatto ehe i singoli ereditori possono esigere soltanto la quota di regresso spettante loro.

Se del easo, la prestazione del debitore va ripartita tra i ereditori in proporzione alle prestazioni eongruenti ehe essi hanno fornito o devono fornire. A queste proposito, nella seeonda parte del periodo oeeorre aggiungere per eompletezza «fornite», per ehiarire ehe nella ripartizione vanno ineluse non soltanto le prestazioni future ma anehe quelle gia versate.

Modifiehe analoghe sono neeessarie anehe nell'ambito della previdenza professionale, dove, per quanto riguarda gli istituti di previdenza, l'organizzazione del regresso riealca quella stabilita dalla LPGA e dall'OPGA. L'artieolo 27 e OPP 2 va pertanto adeguato di eonseguenza (cfr. relative eommento).

Titolo (Capitolo 3a: Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale)

Nell'OPGA vanno inserite disposizioni d'eseeuzione per l'eseeuzione di eonvenzioni internazionali di sieurezza soeiale seeondo gli artieoli 75a-75c LPGA. Per motivi di sistematiea, le nuove disposizioni d'eseeuzione devono essere inserite in un nuovo eapitolo dell'ordinanza. Polehe oeeorre mantenere anehe nell'OPGA la sistematiea e l'ordine della LPGA, i nuovi arti-