Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/9: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA · 20 pagine
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Un compito fondamentale nell'ambito del diritto di coordinamento europeo e la determinazione della Jegis/azione applicabile. L'aeeertamento dell'assoggettamento assicurativo incombe alle casse di compensazione AVS. La piattaforma «Applicable Legislation Platform Switzerland» (ALPS) e finalizzata allo seambio elettronico di dati in queste settore. II portale permette di registrare e trasmettere elettronicamente le riehieste di distacco, di trattare questi casi e deeidere in merito, di determinare la legislazione applieabile ai fini dell'assoggettamento assicurativo in caso di svolgimento di attivitä in piu Stati e di rilasciare i neeessari eertificati.
Nel settore delle rendite e in eorso di sviluppo l'applicazione «Swiss Web Application Pension» (SWAP), il cui scopo e eonsentire lo seambio elettronico di dati tra le casse di compensazione AVS, gli uffici Al e l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) nel quadro delle procedure per Ja richiesta di rendite tra la Svizzera e gli Stati dell'UE.
La predisposizione di tali sistemi d'informazione (al riguardo cfr. anehe le disposizioni
dell'art. 49a LAVS e degli art. 66 segg. LAI emanate nel quadro della revisione della LPGA) riehiede basi legali chiare e sufficientemente esplieite in materia di protezione dei dati. Poiehe nel diritto nazionale e nelle convenzioni internazionali di sieurezza soeiale il grado di dettaglio del trattamento dei dati negli ambiti summenzionati e disciplinato in misura insufficiente, sono neeessarie basi giuridiehe piu precise. Le nuove disposizioni proposte per l'OAVS eontengono pertanto regolamentazioni in materia di diritto della protezione dei dati per i sistemi d'informazione ALPS (nel settore dell'assoggettamento assicurativo) e SWAP (per la determinazione di prestazioni).
2.2 Altre modifiche di ordinanza
Adeguamento di due disposizioni in materia di regresso
La presente revisione di ordinanza offre l'oceasione di adeguare parzialmente due disposizioni sul (diritto di) regresso, un intervento reso necessario dalla giurisprudenza del Tribunale federale e dalla prassi organizzativa. A tal fine oceorrono due adeguamenti nell'OPGA e uno, analoge, nell'OPP 2.
II primo, derivante dal considerando 4.2.2 della decisione principale DTF 143 III 79 (pag. 90), e la sostituzione dell'espressione «ereditori in solido» nell'articolo 16 OPGA. Contrariamente al tenore di questa disposizione, infatti, se piu ereditori partecipano al regresso, essi non eostituiseono ne una cornunitä di creditori in mano comune ne una cornunita di ereditori in solide; in futuro essi andranno quindi eonsiderati quale sempliee pluralitä di creditori parziali.
II secondo e una precisazione necessaria nell'artieolo 14 capoverso 1, seeondo periodo OPGA per quanto riguarda l'organizzazione del regresso. Con il vigente artieolo 14 eapoverso 1 OPGA il Consiglio federale ha affidato all'Ufficio federale delle assieurazioni sociali (UFAS) il compito di esercitare il regresso per l'AVS e l'AI in eollaborazione eon le casse di compensazione e gli uffici Al. Conformemente al seeondo periodo, l'UFAS puö eonferire queste eompito alle casse eantonali di compensazione, alla Cassa svizzera di eompensazione (CSC) o agli uffici Al. Questo non signifiea tuttavia ehe l'UFAS possa delegare integralmente l'esercizio del regresso, il ehe non eorrisponderebbe nemmeno alla prassi organizzativa in uso. Nelle direttive, l'UFAS si riserva in ogni easo la possibilltä di una eollaborazione. Oltre ehe nelle direttive, la collaborazione delle easse di eompensazione e degli uffiei Al e definita anehe tramite apposite convenzioni. Questa prassi va dunque sancita esplicitamente pure nell'ordinanza.