Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/9: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA · 20 pagine

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determinati organi a eomunieare sistematieamente informazioni. Dato ehe l'onere amministrativo ehe ne deriva deve essere indennizzato adeguatamente, bisogna autorizzare questi organi a riseuotere emolumenti, il ehe avviene mediante il nuovo eapoverso 2 del presente artieolo. Salvo disposizioni diverse di leggi speciali, essi sono retti dall'ordinanza generale

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dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti. ·

Articolo 18a (Ordinanza generale sugli emolumenti)

L'ordinanza generale sugli emolumenti diseiplina gli emolumenti dell'Amministrazione federale in modo da garantire una prassi uniforme in materia. Restano tuttavia possibili regolamentazioni partieolari derogatorie, al fine di tenere adeguatamente eonto di situazioni individuali. Le disposizioni dell'OPGA prevalgono pertanto su quelle dell'ordinanza generale sugli emolumenti, ehe si appliea in assenza di disposizioni partieolari della prima.

Articolo 18b

II vigente artieolo 18a (Disposizioni transitorie della modifiea del 7 giugno 2019) diventera l'artieolo 18b.

3.2 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Titolo dopo l'articolo 141 (H'", Sistemi d'informazione per l'esecuzione di convenzioni internazionali)

Nell'ambito dell'AVS ein eorso lo sviluppo di due sistemi d'informazione (SWAP e ALPS; efr. anehe spiegazioni al n. 2.1 ). Polehe nel diritto nazionale e nelle eonvenzioni internazionali di sieurezza soeiale il grado di dettaglio del trattamento dei dati e diseiplinato in misura insuffieiente, oeeorre introdurre nell'OAVS ulteriori regolamentazioni in materia di protezione dei dati per questi sistemi d'informazione. Tali disposizioni saranno inserite nel eapo quarto «Organizzazione» dopo il eapitolo Hbis_ «Certifieato di assieurazione e eonto individuale» e prima del eapitolo J. «Regolamento dei eonti e dei pagamenti».

1. Sistema d'informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in vlrtü di convenzioni internazionali

II titolo I eontempla le disposizioni eoneernenti il sistema d'informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtu di eonvenzioni internazionali.

Nel quadro dell'introduzione dello seambio elettronieo di dati tra gli Stati europei e la Svizzera (EESSI) e in eorso lo sviluppo dell'applieazione SWAP. SWAP eoordina lo seambio di dati neeessario eon gli Stati dell'UE nel quadro delle proeedure di riehiesta di rendite.

1 dati sono reqistrati dalle easse di eompensazione AVS o dagli uffiei Al, ehe li trasmettono in seguito all'UCC affinche li inoltri allo Stato dell'UE interessato. 1 dati in questione sono registrati in SWAP e messi a disposizione dell'UCC soltanto se il easo eonereto ha una dimensione internazionale.

21 RS 172.041.1