Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/9: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA · 20 pagine
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Adeguamento alla terminologia del vigente diritto in materia di protezione degli adulti
La revisione prevede anehe la sostituzione, negli artieoli 1 e 2 OPGA, dei termini «sottoposto a tutela» e «tutore», ehe eorrispondono aneora alla terminologia del previgente diritto tutorio, e il loro adeguamento al vigente diritto in materia di protezione degli adulti. In futuro dovranno pertanto essere menzionate le euratele previste dal CC.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)
Articoli 1 e 2
1 vigenti artieoli 1 e 2 stabiliseono le rnodalitä del versamento a terzi seeondo l'artieolo 20 LPGA, ossia del versamento di prestazioni peeuniarie a persone diverse dal benefieiario. Tra i easi diseiplinati vi e anehe quello in eui il benefieiario e sottoposto a tute/a e le prestazioni peeuniarie vanno quindi versate al tutore.
La terminologia dell'OPGA, ehe eorrisponde aneora a quella del previgente diritto tutorio, va adeguata a quella del vigente diritto in materia di protezione degli adulti seeondo il CC, nel quale le misure di protezione degli adulti del previgente diritto (tutela, assistenza e euratela) sono state sostituite dall'istituto giuridieo della euratela. Negli artieoli 390 segg. CC si distingue fondamentalmente tra quattro generi di euratela (amministrazione di sostegno, euratela di rappresentanza, euratela di cooperazione e euratela generale); la curatela generale e l'isti-
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tuto giuridico subentrato all'interdizione .
Conformemente alle nozioni del diritto vigente, il tenore dell'artieolo 1 capoverso 1 sarä pertanto adeguato affinche in caso di versamento a terzi le prestazioni vengano sempre versate al curatore (o a una persona o un'autorita da esso designata), se il benefieiario e sottoposto
a curatela genera/e secondo l'articolo 398 CC.
Per eontro, un nuovo eapoverso 1 bis stabilira ehe nei casi in eui sia stata istituita una euratela diversa dalla curatela generale (curatele secondo gli art. 393-396 CC), le prestazioni pecuniarie saranno versate al curatore (oppure a una persona o un'autoritä da esso designata) soltanto se ciö e previsto esplicitamente da una deeisione della eompetente autoritä di protezione degli adulti o del eompetente tribunale.
Nell'artieolo 2 capoverso 1 lettere b e c viene semplicemente sostituito il termine tutore con
curatore.
Nelle pertinenti direttive dell'UFAS, i neeessari adeguamenti sono gia stati apportati tempo addietro. Con l'adeguamento del tenore dell'OPGA nel quadro della presente revisione, anehe l'ordinanza verra aggiornata di conseguenza.
11 Cfr. a questo proposito il rapporto del 29 marzo 2017 del Consiglio federale Erste Erfahrungen mit dem neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, pag. 8; disponibile in tedesco e francese sul sito Internet dell'Ufficio federale di giustizia all'indirizzo www.bj.admin.ch > Societa > Progetti di legislazione in corso > Diritto in materia di minori e di adulti (consultato il 15 gennaio 2020).