Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/9: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA · 20 pagine
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coli 17a segg. OPGA concernenti l'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale devono precedere le altre disposizioni (Capitolo 4). Per queste motivo viene creato un nuovo capitolo 3a, suddiviso nelle sezioni «Definizione delle competenze» ed «Emolumenti».
Titolo (Sezione 1: Definizione delle competenze)
Nei rapporti tra la Svizzera e l'UE, le basi giuridiche del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sono state aggiornate con effetto dal 1 ° aprile 2012. Ai precedenti regolamenti
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(CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/7i sono subentrati i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE)
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n. 987/2009 . Nel quadro di queste aggiornamento, alcuni allegati sono stati trasferiti in un elenco elettronico della Commissione europea, pubblicamente accessibile. Nei suoi allegati, il nuovo regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 non contiene piu, in particolare, disposizioni concernenti:
le autoritä competenti (precedente allegato 1 del regolamento [CEE] n. 574/72);
le istituzioni competenti (precedente allegato 2 del regolamento [CEE] n. 574/72);
gli organismi di collegamento (precedente allegato 4 del regolamento [CEE]
n. 574/72).
Queste disposizioni devono pertanto essere recepite in una normativa giuridica nazionale. In virtu dell'articolo 75a LPGA, il Consiglio federale ha la facoltä di disciplinare le competenze a livello di ordinanza (cfr. art. 17a-17dOPGA).
Articolo 17a (Autoritä competenti nei rapporti internazionali)
Capoverso 1
Per «autoritä competenti» le norme di coordinamento europee intendono i ministeri o i corrispondenti organi competenti per i sistemi di sicurezza sociale sull'intero territorio nazionale, menzionati in passato in quanto tali negli allegati dei regolamenti e ora negli elenchi elettronici. Per la Svizzera l'autoritä competente per tutte le prestazioni di sicurezza sociale e l'UFAS (lett. a), fatta eccezione perle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, per le quali e competente l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, diretto dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO; lett. b).
Capoverso 2
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La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, istituita presse la Commissione europea, e composta da rappresentanti governativi e consiglieri tecnici di tutti gli Stati. Essa si occupa di questioni amministrative e interpretative in relazione all'applicazione delle norme di coordinamento europee, agevola l'applicazione uniforme del diritto comunitario e promuove lo scambio di esperienze e la collaborazione tra gli Stati.
12 Regelamente (CEE) n. 1408/71 del Censiglie, del 14 giugne 1971, relative all'applieazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonemi e ai loro familiari ehe si spostano all'interno della Cornunita. Nella versiene dell'Allegate II all'Accordo tra la Cornunita europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Cenfederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone; regelamente (CEE) n. 574/72 del Censiglio, del 21 rnarzo 1972, ehe stabilisee le modalita di applieaziene del regolamento (CEE) n. 1408/71 relative all'applieazione dei regimi di sieurezza soeiale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari ehe si spostano all'interno della Cornunita. Nella versione dell'Allegate II all'Aeeerdo tra la Cornunita europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera eireelazione delle persone.
13 Cfr. note a pie di pagina n. 8 e 9.
14 Art. 71 seg. del regelamento (CE) n. 883/2004.