Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/102: Revisioni parziali dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio, dell’ordinanza sull’efficienza energetica e dell’ordinanza sugli impianti a bassa tensione · 25 pagine
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Riferimento: BFE-011.0-4/13/2
in questione o gli edifici situati negli insediamenti ISOS (AI, JU, OW, VS, ZG; aee suisse, AES, DCPA, EnDK, SGV/ACS, Swissolar). aee suisse e Swissolar hanno presentato proposte in merito.
Secondo VS, allo stesso tempo si dovrebbe procedere alla revisione della relativa ordinanza e gli «impianti fotovoltaici senza funzione di protezione dal rumore» dovrebbero essere aggiunti alle
situazioni enumerate nell'articolo 1a dell'ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF; RS 742.142.1).
2.1.5.6 Articolo 34a OPT
Vedi sopra, 2.1.5.
2.1.5.7 Articolo 16 capoverso 1 lettera f OTerm
L'articolo 16 capoverso 1 lettera f dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (OTerm; RS 910.91) dovrebbe essere stralciato e i pagamenti diretti dovrebbero essere versati nonostante gli impianti solari (PES, PSS; aee suisse, LAVEBA Genossenschaft, Romande Energie, SES, Swissolar, WWF).
2.1.5.8 Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD)
Secondo WWF, alle superfici in cui sono installati impianti fotovoltaici non dovrebbero essere versati contributi per la biodiversità di cui all'articolo 55 OPD.
18/25 BFE-D-08663401/636