Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/102: Revisioni parziali dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio, dell’ordinanza sull’efficienza energetica e dell’ordinanza sugli impianti a bassa tensione · 25 pagine

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Riferimento: BFE-011.0-4/13/2

2.1.3.2.4 Lettera b

SO, pvl, USC, Axpo, SHS e SL-FP sono d'accordo con quanto proposto. Tuttavia, secondo Axpo e WWF, i bacini di accumulazione sono ubicazioni difficili e nella realizzazione degli impianti galleggianti mobili occorre superare alcune sfide tecniche e in particolare economiche. WWF ritiene importante che nella procedura di autorizzazione si prevengano conseguenze negative, soprattutto per quanto

riguarda la qualità dell'acqua a causa dei materiali utilizzati.

A parere di SG, la disposizione deve essere precisata chiarendo che, quando si approvano impianti solari mobili galleggianti su un bacino di accumulazione, deve essere preso in considerazione anche l'impatto sul paesaggio.

TI, ZG, CFSM, CFNP e Pro Natura auspicano lo stralcio della disposizione. TI chiede che venga stralciata la lettera b. Fa inoltre notare che il diritto cantonale non permette impianti fotovoltaici

galleggianti su superfici lacustri naturali o artificiali. Ritiene che la norma ben rifletta le sensibilità del Parlamento su questa tipologia di impianti, sensibilità a suo giudizio ancora attuale. Non può tuttavia escludere che a livello nazionale vi possano essere delle situazioni in cui, del tutto eccezionalmente, simili impianti possano essere presi in considerazione. In questi casi, TI è del parere che tali impianti debbano essere valutati caso per caso (con la dimostrazione d’ubicazione vincolata) oppure pianificati.

CFSM e CFNP ritengono che un obbligo di pianificazione dovrebbe essere la regola.

Quanto alla formulazione «nello spazio alpino», la si deve cancellare (BE, VD; PSS, pvl; SAB, ADEV, aee suisse, ewz, Energie Zukunft Schweiz, Ökostrom Schweiz, OptimaSolar Schweiz, PUSCH-Gutzwiller, Romande Energie, SES, SIA, Swissolar) o si deve valutare l'opportunità di una sua

cancellazione (AES). L’altezza massima deve essere ridotta (PES) o fissata a 1000 m s.l.m. (ASPU) o

– in modo alternativo – deve essere fissata a 1000 m s.l.m. o limitata alle «regioni di montagna»

(SSES, VESE). Il PSS fa tuttavia notare che gli impianti fotovoltaici sui bacini di accumulazione non dovrebbero essere trattati prioritariamente – occorre prima utilizzare il potenziale per gli impianti in zone già edificate che hanno un impatto limitato sulla biodiversità.

Alpiq ritiene che la disposizione non dovrebbe essere limitata agli impianti galleggianti, ed essere estesa anche ai bacini di compensazione.

A NE non è chiaro come i collettori solari saranno liberati dalla neve e dal ghiaccio in inverno.

Secondo TG, adeguamenti così specifici dell'OPT non sono opportuni nell'ottica della chiarezza della stessa ordinanza.

2.1.3.2.5 Lettera c

La disposizione viene accolta con particolare favore (Schweizer Obstverband) o in linea di principio (BE, SO; AES, Axpo, Bio Suisse, FDP Weiningen, FiBL, LAVEBA Genossenschaft, Verband Berner Früchte).

NE, OW, TI, ZG; ASPU, CDCA, Pro Natura, PUSCH-Gutzwiller, SHS e SL-FP, invece, ne chiedono lo stralcio. CFSM e CFNP non possono valutare né positivamente né negativamente un'ubicazione vincolata per gli impianti solari adiacenti alle zone edificate. Entrambe le Commissioni ritengono infatti che anziché un regime di autorizzazioni eccezionali, infatti, per questo tipo di impianti sarebbe

preferibile una base giuridica in materia di pianificazione del territorio (ad es. zone agricole speciali).

GE è del parere che questa disposizione presenti molti punti deboli e che, nella sua attuale

formulazione, violi il principio costituzionale della separazione tra zone edificabili e zone non edificabili. SG ritiene che vari concetti nel rapporto esplicativo (ad es. «in territori meno sensibili» o «in aree piuttosto sensibili») debbano essere precisati in modo che si prestino a un'univoca interpretazione e

12/25 BFE-D-08663401/636