Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/102: Revisioni parziali dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio, dell’ordinanza sull’efficienza energetica e dell’ordinanza sugli impianti a bassa tensione · 25 pagine

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Riferimento: BFE-011.0-4/13/2

obbligo. Data la chiarezza del testo, a suo parere, non c'è tuttavia margine per questa interpretazione estensiva. Chiede quindi che tale discordanza venga corretta.

VD attira l'attenzione sul fatto che questa disposizione rende ridicola, se non assurda, la valutazione dell'identità di un edificio in relazione ad altre modifiche previste diverse dall'installazione di impianti solari. Propone di introdurre la possibilità (nell'ordinanza o altrimenti nella legge) di verificare

l'integrazione nel paesaggio di tutti i tetti e le facciate di tutti gli edifici riscaldati legalmente costruiti al di fuori delle zone edificabili (artt. 16a, 24, 24b, 24c, 24d, 37a LPT e artt. 33, 39 OPT), quando venga presentata una strategia globale per il risanamento energetico. In questo modo, la strategia potrebbe anche includere un buon isolamento esterno, la sostituzione del sistema di riscaldamento, aperture adatte alla produzione di calore e la generazione di elettricità e acqua calda.

Secondo AR, questa disposizione è incomprensibile. Da un lato, l'avamprogetto di ordinanza e il rapporto esplicativo non coincidono. Ad esempio, gli impianti solari non soggetti all'obbligo di

autorizzazione edilizia di cui all'articolo 18a LPT non vengono comunque valutati secondo l'articolo 24c LPT. Dall'altro, il legislatore dell'ordinanza non può decidere come due disposizioni di legge si

relazionano tra loro.

NE sottolinea che questa disposizione prevede che non venga più verificato il rispetto degli elementi essenziali dell'identità di un edificio ai sensi dell'articolo 24c LPT, ma che, al contempo, occorrerebbe comprovare sempre che i collettori solari possano integrarsi bene nel tetto o nella facciata: a suo parere la disposizione è, se non altro, un po' contraddittoria.

2.1.5 Altre osservazioni

UDC e Axpo fanno notare che, con le modifiche di ordinanza proposte, gli impianti realizzati su

superfici libere nelle regioni alpine continuano a essere vietati. Secondo UDC, Axpo e AES, in

prossimità di infrastrutture esistenti (come strade, piste da sci o impianti dell'industria elettrica), si dovrebbe definire un perimetro entro il quale tali impianti su superfici libere possano essere autorizzati per sfruttare meglio il potenziale di produzione di elettricità invernale.

PES e PSS sono del parere che gli impianti fotovoltaici su superfici libere dovrebbero essere

consentiti, a certe condizioni, anche su terreni agricoli. PSS è dell'opinione che, il più presto possibile, si dovrebbe permettere di raccogliere esperienze con impianti fotovoltaici su superfici libere nello spazio alpino e nell'Altopiano. A tal fine potrebbero essere adatte zone alpine abbandonate, superfici incolte, discariche e siti contaminati da sorvegliare, zone di estrazione di materiali dismesse ecc. PES sostiene che in primo piano vi sono le superfici poco produttive nelle regioni d'estivazione.

Secondo AES, per quanto riguarda gli impianti solari al di fuori delle zone edificabili, si dovrebbe inoltre garantire che anche tutti gli impianti e le condotte necessari per il trasporto dell'energia vengano considerati d'ubicazione vincolata e pertanto possano accedere a una procedura di autorizzazione semplificata.

UDC ritiene che tutte le procedure d'approvazione dei piani e di autorizzazione edilizia per tutte le energie rinnovabili debbano essere sostanzialmente snellite e che il diritto di ricorso delle

organizzazioni debba essere abrogato. Inoltre, le basi giuridiche dovrebbero essere adeguate in modo tale che le procedure di costruzione e di concessione nel settore delle energie rinnovabili non possano più essere ostacolate sulla base di una ponderazione degli interessi, finché il rispettivo inventario di protezione non verrà approvato dal Parlamento in un atto normativo o una decisione sottostanti a referendum.

Viene anche sollevata l'esigenza di revisione relativa agli impianti a biomassa (pvl; aee suisse,

Biomasse Suisse, Ökostrom Schweiz, USDCR, VSG) e altri impianti per l’impiego di energie rinnovabili (pvl). aee suisse, Biomasse Suisse e VSG fanno proposte concrete in merito.

16/25 BFE-D-08663401/636