Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/102: Revisioni parziali dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio, dell’ordinanza sull’efficienza energetica e dell’ordinanza sugli impianti a bassa tensione · 25 pagine

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Riferimento: BFE-011.0-4/13/2

ponderazione degli interessi. CFSM e CFNP si chiedono quindi quanto sia effettivamente grande il beneficio che questo nuovo articolo apporta nella pratica.

Il WWF è in linea di principio d'accordo che il passo verso la costruzione di impianti solari al di fuori delle zone edificabili avvenga con cautela. Lo sfruttamento dell'energia solare riscuote grandi simpatie presso la popolazione. È quindi importante mantenere tale buona accettazione e procedere

speditamente con il potenziamento di questo tipo di energia.

AR è del parere che la novità proposta dall'articolo 32c sia diametralmente in contrasto con l'idea e il concetto di base dell'articolo 24 LPT e con la giurisprudenza che ci si poggia, dato che crea più o meno arbitrariamente delle categorie di casi che dovrebbero essere d'ubicazione vincolata ai sensi dell'articolo 24 lettera a LPT. A ciò si aggiunge il fatto che tali categorie di casi non possono essere definiti a livello di ordinanza, ma al massimo possono essere sanciti per legge.

AR non reputa neppure opportuno che l'autorizzazione di impianti solari di cui all'articolo 24 LPT in combinato disposto con l'articolo 32c OPT su edifici e impianti esistenti legalmente autorizzati si discosti dall'autorizzazione di base (in particolare agli artt. 16a e 24 segg. LPT). Ciò condurrebbe all'accumularsi di diverse fattispecie di autorizzazione edilizia per uno stesso edificio o impianto. AR propone invece che la possibilità di semplificare le autorizzazioni per gli impianti solari venga data nelle singole fattispecie di autorizzazione edilizia. A suo parere, a livello di legge vi è certamente necessità di intervento in merito.

AR sostiene infine che l'articolo 32c è pieno di concetti giuridici indefiniti e poco chiari e che le

spiegazioni a riguardo sono incomprensibili.

La ElCom chiede invece che, per motivi di trasparenza, nel rapporto esplicativo (alla pag. 2) sia spiegato che, con l'autorizzazione facilitata di impianti fotovoltaici al di fuori delle zone edificabili,

aumenteranno i costi di rete.

2.1.3.2 Capoverso 1

2.1.3.2.1 In generale

Secondo VD, agli impianti termici solari sulla facciata di un edificio al di fuori delle zone edificabili si dovrebbe applicare la stessa regola che vale per gli impianti fotovoltaici. Per ragioni di parità di trattamento, per questo caso specifico dovrebbe essere pertanto aggiunto un ulteriore capoverso.

2.1.3.2.2 Ingresso

USC, aee suisse, Alpiq, Energie Zukunft Schweiz, Romande Energie, Funivie Svizzere e Swissolar accolgono con favore questo chiarimento per quanto concerne l'ubicazione vincolata.

Swissolar è tuttavia del parere che le precisazioni sui casi di applicazione contenute nel rapporto esplicativo siano troppo restrittive.

Secondo VS, nel caso fosse ancora assente, dovrebbe essere sufficiente poter realizzare

l'allacciamento alla rete elettrica successivamente, al momento della costruzione dell'impianto solare, senza grandi costi o conseguenze negative.

Romande Energie sostiene che, oltre all'impianto solare vero e proprio, come parte dell'impianto dovrebbero essere considerate anche l'infrastruttura per il suo allacciamento alla rete elettrica, come ad esempio le linee elettriche o eventuali stazioni di trasformazione in grado di trasferire l'energia prodotta.

Per GL, OW e VD è importante che la ponderazione globale degli interessi rimanga una condizione essenziale al rilascio di un'autorizzazione.

Il PSS è del parere che, in linea di principio, per i vari tipi di impianti fotovoltaici dovrebbe essere

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