Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/102: Revisioni parziali dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio, dell’ordinanza sull’efficienza energetica e dell’ordinanza sugli impianti a bassa tensione · 25 pagine

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Riferimento: BFE-011.0-4/13/2

Secondo Alpiq e Swissolar, gli impianti sui tetti piani dovrebbero essere consentiti senza obbligo di autorizzazione, se sopraelevati.

Pronovo suggerisce che la formulazione «integrati esteticamente» venga sostituita con «che

costituiscono visivamente un'unità».

2.1.2.3.2 Lettera b

AR considera una buona soluzione quella di mantenere tale disciplina.

Secondo BE, si dovrebbe prescrivere in modo più preciso (e per analogia) un determinato

arretramento del bordo del tetto. SO è invece del parere che si dovrebbe far retrocedere l'impianto solare dell'equivalente della sua altezza rispetto all'allineamento dell'edificio o della facciata.

VD e PUSCH-Gutzwiller considerano che tale disposizione sia eccessivamente severa nelle zone per il lavoro e ne chiedono lo stralcio.

NE la considera infondata e difficile da attuare con la formulazione data.

2.1.2.4 Altre osservazioni

2.1.2.4.1 Capoverso 1

Il capoverso 1 lettera d dovrebbe essere incluso nella revisione (AI, AR, NW, OW, SG, VS, PSS, aee suisse, Alpiq, DCPA, CKW, EnDK, Romande Energie, SGV/ACS). PSS, UDC, Alpiq, Axpo, CKW e Romande Energie vorrebbero che si rinunciasse al requisito di una superficie compatta. Spazi lasciati vuoti per motivi tecnici o una disposizione sfalsata degli impianti dovuta alla superficie disponibile (AI, NW, SG, VS, aee suisse, Alpiq, DCPA, EnDK, Swissolar, AES, WWF) – o spazi lasciati vuoti per motivi tecnici o costruttivi dovuti alla superficie disponibile (AR) – dovrebbero essere consentiti, almeno come eventualità (CKW, AES). Axpo ritiene che si debba anche tenere conto degli effetti dell'ombra

proiettata dalle sovrastrutture.

AR è anche dell'opinione che nel rapporto esplicativo si dovrebbe indicare esplicitamente che cosa si intende per spazi lasciati vuoti per motivi tecnici o costruttivi (camino, finestre per tetti, abbaini, forma del tetto ecc.) e si dovrebbe aggiungere che è ammesso uno sfalsamento dei moduli, tenendo conto della simmetria e delle linee/allineamenti.

AES auspica lo stralcio della lettera d nel suo complesso. BE parte dal presupposto che le lettere c e d del capoverso 1 non siano più valide e ritiene che ciò debba in ogni caso essere precisato.

Secondo BS, non si dovrebbero definire requisiti per consentire la costruzione di impianti solari senza obbligo di autorizzazione nelle zone per il lavoro e questo dovrebbe perlomeno essere chiarito.

I numerosi impianti solari realizzati nel Cantone di ZG al di fuori delle zone edificabili evidenziano l'importanza dell'adeguamento estetico nei singoli casi, senza limitare la promozione delle energie rinnovabili o generare costi più elevati per i committenti. Pertanto, secondo ZG al di fuori delle zone edificabili devono essere rispettati imperativamente i requisiti attuali di cui all'articolo 32a capoverso 1 lettera a - d OPT.

2.1.2.4.2 Facciate

Le facciate dovrebbero essere equiparate ai tetti (AG) e nelle zone per il lavoro dovrebbero essere soggette alla stessa regolamentazione (SH, Biomasse Suisse, PES, PSS, SES); tale situazione è da verificare nelle zone abitative (SES).

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