Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/102: Revisioni parziali dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio, dell’ordinanza sull’efficienza energetica e dell’ordinanza sugli impianti a bassa tensione · 25 pagine
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Riferimento: BFE-011.0-4/13/2
Data la problematica della produzione di energia elettrica nella stagione invernale, secondo USC le superfici poco produttive nelle regioni d'estivazione potrebbero essere eccezionalmente utilizzate per impianti isolati, sempre che il potenziale nella zona edificabile sia stato esaurito e a condizione che non si debba procedere a una compensazione ecologica.
CDCA è del parere che la revisione parziale proposta non sia necessaria, dato che il diritto vigente consente di sfruttare il potenziale ancora esistente per la realizzazione di di impianti solari su tetti e facciate di edifici e impianti agricoli senza eccessivi ostacoli burocratici.
2.1.2 Articolo 32a
2.1.2.1 In generale
USC, SSES, USPI e VESE accolgono con favore la semplificazione; CFSM e CFNP non la
considerano problematica. Secondo USC, l'adeguamento dell'ordinanza dovrebbe tuttavia essere utilizzato per massimizzare in modo ragionevole la flessibilità nelle zone edificabili.
FR è del parere che l'integrazione di esempi pratici nel rapporto esplicativo faciliterebbe la
comprensione per quanto concerne la gestione degli interessi contrastanti.
2.1.2.2 Capoverso 1bis
AG, SO, ZH, PSS, Energie Zukunft Schweiz e suissetec sono favorevoli alla disposizione proposta, mentre AI, JU, TI, VS, DCPA ed EnDK sono d'accordo con l'estensione della procedura di annuncio ai tetti piani nelle zone per il lavoro.
Secondo ZH, la nuova disciplina avrebbe dovuto essere inserita riformulando e integrando l'articolo 32a capoverso 1 anziché in un nuovo articolo 32a capoverso 1bis.
SHS reputa che questa disposizione debba essere stralciata, perché non tutte le zone per il lavoro sono irrilevanti dal punto di vista estetico. spesso contribuiscono a definire chiaramente il margine dell'insediamento, sono adiacenti a zone di protezione o a centri urbani e talvolta sono anch'esse in fase di valorizzazione.
Secondo AR, all'articolo 18a LPT in combinato disposto con l'articolo 32a OPT consegue che, nella prassi, gli impianti solari esenti dall'obbligo di autorizzazione di regola non possono essere costruiti sui tetti piani nell'ambito della procedura di annuncio, perché ciò sarebbe in contrasto con la lettera a dell'articolo 32a OPT, che prevede che un impianto solare possa sporgere da un tetto piano per al massimo 20 cm. Tuttavia, AR sostiene di avervi già rimediato, come molti altri Cantoni, sulla base dell'articolo 18a capoverso 2 lettera a LPT, disciplinando nel diritto cantonale semplificazioni delle procedure per gli impianti solari installati sui tetti nelle zone per il lavoro. La disposizione proposta dalla Confederazione non è, a suo avviso, quindi necessaria, soprattutto perché è più restrittiva della sua propria regolamentazione cantonale.
AR è anche del parere che la costituzionalità dell'articolo 18a LPT sia controversa nella letteratura e che il legislatore federale non dovrebbe integrare nella LPT ulteriori disposizioni inneccessarie, che non rientrino nella legislazione di principio (AR).
2.1.2.3 Ingresso
WWF considera corretta la restrizione alle zone per il lavoro.
SIA vorrebbe che il termine venisse esteso alle «zone commerciali e industriali».
Si dovrebbe prevedere o quanto meno esaminare la possibilità di un'estensione a ulteriori zone (NE; PES; ASPU, Romande Energie, SES) ovvero a tutte le zone edificabili e agricole (TG, ZH) o alle zone miste abitative o per il lavoro (PSS; USC) o alle zone abitative (Alleanza del Centro, PSS; AST, Pro 5/25
BFE-D-08663401/636