Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/102: Revisioni parziali dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio, dell’ordinanza sull’efficienza energetica e dell’ordinanza sugli impianti a bassa tensione · 25 pagine
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Riferimento: BFE-011.0-4/13/2
Natura, PUSCH-Gutzwiller) o a quanti più impianti fotovoltaici possibili (PLR). Un'estensione delle semplificazioni ai tetti piani in tutte le zone sarebbe ragionevole (BE; aee suisse, Alpiq, Swissolar),
sempre che non si tratti di edifici protetti o degni di essere conservati (BE).
Secondo NW e OW, l'esenzione dall'autorizzazione per gli impianti solari dovrebbe applicarsi anche alle aree di parcheggio.
AG, AI, VS; DCPA, EnDK e SGV/ACS vorrebbero che il rapporto esplicativo menzionasse
esplicitamente che le coperture dei parcheggi rientrano nei termini «tetto piano» o «tetto leggermente inclinato». Gli impianti solari sulle coperture dei parcheggi dovrebbero essere esenti da autorizzazione (SO; PLR, PES; Alpiq, Swissolar), perlomeno nelle zone per il lavoro (SO; PLR, PES, PSS, aee suisse, ASPU, Pro Natura, PUSCH-Gutzwiller, Romande Energie, SES, SIA, Swissolar).
Almeno il rapporto esplicativo dovrebbe spiegare cosa si intende per «tetto leggermente inclinato»
(AR, OW, ZH), ad esempio come segue: «I tetti leggermente inclinati presentano una pendenza fino a un massimo di 22 gradi» (OW). Secondo TG, ai fini dell'aumento della certezza del diritto cui mira il progetto, si dovrebbe rinunciare all'integrazione «o a un tetto leggermente inclinato» (dal punto di vista della tecnica della costruzione, i tetti piani presentano di regola una leggera pendenza) o definire un angolo di inclinazione massimo.
ZG chiede che venga chiarito se la precisazione «in una zona per il lavoro» si riferisce solo ai tetti leggermente inclinati o anche ai tetti piani.
Il WWF ritiene che dovrebbe essere anche possibile installare, in un secondo momento, impianti solari non soggetti ad autorizzazione anche su tetti verdi autorizzati, garantendo tuttavia il mantenimento della funzione del tetto verde o che qualsiasi eventuale modifica venga approvata nel quadro della regolare procedura di approvazione.
TG sottolinea infine che, in linea di principio, tali adeguamenti specifici dell'OPT (adattamento
sufficiente di impianti solari su tetti piatti nelle zone per il lavoro) non sono a suo avviso opportuni nell'ottica della chiarezza della stessa ordinanza.
2.1.2.3.1 Lettera a
AR considera una buona soluzione quella di mantenere tale disciplina.
La formulazione «sporge dal tetto al massimo di un metro» non è invece considerata precisa da SG, AES, Axpo, CKW, PUSCH-Gutzwiller, Romande Energie, SES e Swissolar. ZH preferirebbe un
riferimento al bordo del tetto, BE e WWF al «bordo superiore del tetto» e Axpo, CKW e AES
utilizzerebbero il termine «attico». Secondo SG, a causa dell'ombra proiettata dagli attici potrebbe essere sfruttata solo una piccola parte della superficie del tetto. Gli attici dovrebbero poter sporgere fino a un massimo di un metro (SG, PSS) dal bordo dei tetti piani (ASPU, Pro Natura, PUSCH-
Gutzwiller, SES).
NE propone 1,2 metri. VD è del parere che, quando un tetto viene risanato con una coibentazione e un inverdimento, l'altezza di un metro può rivelarsi troppo bassa. GE propone l'aggiunta di una lettera c che precisi che gli impianti solari devono essere disposti in modo da permettere un inverdimento del tetto che ne sfrutti tutto il potenziale e che al tempo stesso assicuri un'elevata resa energetica.
Alpiq, Romande Energie e Swissolar ritengono che, nel caso di una combinazione tra inverdimento del tetto e impianti fotovoltaici, l'altezza massima degli impianti FV dal tetto dovrebbe essere aumentata significativamente, affinché, in assenza dell'obbligo di autorizzazione, i tetti possano essere sfruttati al meglio per la produzione fotovoltaica, la ritenzione e la biodiversità. Alpiq è dell'opinione che il limite dovrebbe essere innalzato anche nelle zone ricche di neve.
6/25 BFE-D-08663401/636