Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/102: Revisioni parziali dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio, dell’ordinanza sull’efficienza energetica e dell’ordinanza sugli impianti a bassa tensione · 25 pagine

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Riferimento: BFE-011.0-4/13/2

2.1.2.4.3 Abbagliamento causato da impianti fotovoltaici

LU richiama l'attenzione sul fatto che, nei singoli casi di cui ha conoscenza, l'abbagliamento causato da impianti fotovoltaici può condurre a controversie giuridiche. Anche se il diritto in materia di

pianificazione del territorio e di costruzione definiscono, a determinate condizioni, tali impianti come esenti dall'obbligo di autorizzazione edilizia, il loro effetto abbagliante può ritardare e a volte persino impedire la loro realizzazione a causa delle rivendicazioni di difesa dei diritti di proprietà contemplati dal diritto di vicinato. Ciò ostacola un'espansione rapida e su larga scala delle energie rinnovabili. LU è quindi del parere che debbano essere sviluppate urgentemente, a livello federale, soluzioni praticabili per eliminare questo conflitto tra obiettivi.

2.1.2.4.4 Potenziale delle sinergie con inverdimenti di tetti e facciate

Secondo SPS; Pro Natura, PUSCH-Gutzwiller e ASPU, in un altro capoverso si dovrebbe esigere la verifica del potenziale delle sinergie tra il fotovoltaico e gli inverdimenti, così come l'esame dei benefici per la protezione del clima, l'adattamento al clima e la biodiversità.

2.1.3 Articolo 32c

2.1.3.1 In generale

La presente disposizione è sostenuta nella sua totalità da BE, VS; AST, CKW, Energie Zukunft

Schweiz, InfraWatt, LAVEBA Genossenschaft, SIA, suissetec, USPI e USPV, nonché in particolar modo da ewz e in linea di principio da GL, SSES e VESE. UDC, Energie Zukunft Schweiz, SSES e VESE la considerano un passo nella giusta direzione. VS e UDC ritengono opportuno che venga esaminata la possibilità di estendere il campo di applicazione di questo articolo anche ad altre

infrastrutture al di fuori delle zone edificabili.

HEV non si esprime su questa disposizione.

Per quanto riguarda l'applicazione pratica, TG è dell'opinione che il presente nuovo articolo dovrebbe fare riferimento alla ponderazione globale degli interessi di cui all'articolo 24 lettera b LPT.

A parere di CFSM e CFNP, un progetto non conforme alla zona che, per la sua portata o la sua

struttura ha un impatto significativo sul regolamento di utilizzazione, può essere autorizzato solo dopo la relativa modifica del piano di zona sulla base dell'obbligo generale di pianificazione di cui all'articolo 2 LPT. Le costruzioni e gli impianti che per loro natura possono essere presi in considerazione in maniera adeguata solamente in una procedura di pianificazione non possono ottenere autorizzazioni eccezionali (DTF 124 II 255 cons. 3). Probabilmente, secondo le Commissioni, rientrano in questa fattispecie solo raramente gli impianti solari poco appariscenti installati sulle facciate insignificanti delle case al di fuori delle zone edificabili; questa potrebbe tuttavia essere più la regola che l'eccezione per gli impianti su dighe, bacini di accumulazione o superfici agricole. Né la revisione dell'OPT né il relativo rapporto esplicativo menzionano tuttavia l'obbligo di pianificazione di cui all'articolo 2 e all'articolo 8 capoverso 2 LPT. Tale obbligo non può in alcun caso essere eluso dalle disposizioni dell'OPT; le Commissioni chiedono quindi che ciò venga chiarito nel rapporto esplicativo. Visto l'obbligo di

pianificazione, il nuovo articolo 32c OPT semplificherà l'ottenimento di un'autorizzazione eccezionale - in quanto d'ubicazione vincolata - solo per i piccoli impianti solari senza impatto considerevole e situati al di fuori delle zone o degli oggetti protetti. Sempre secondo CFSM e CFNP, va fatto notare che tutti gli altri impianti sono soggetti all'obbligo di pianificazione e continueranno a esserlo anche con il previsto adeguamento dell'OPT.

Le Commissioni constatano inoltre che negli ultimi anni sono stati approvati e realizzati vari impianti solari su facciate, dighe e pareti antirumore al di fuori delle zone edificabili, dopo che erano stati

riconosciuti come d’ubicazione vincolata dalle autorità preposte al rilascio dell'autorizzazione. Pertanto, le disposizioni attualmente vigenti della legislazione in materia ambientale e di pianificazione territoriale non impediscono manifestamente lo sfruttamento dell'energia solare al di fuori delle zone edificabili. Anche il nuovo articolo 32c OPT richiede una considerazione dei casi individuali e una 8/25

BFE-D-08663401/636