Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/103: Scenario di riferimento 2030/2040 per la pianificazione delle reti elettriche · 35 pagine
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N. di registrazione: BFE-471.3-20/10/11
Consumo elettrico e flessibilità (capitoli 5 e 6). Lo sfruttamento del potenziale di flessibilità degli
impianti (ad es. pompe di calore, veicoli elettrici ecc.) e del depotenziamento degli impianti di
produzione può essere rilevante anche per la pianificazione delle reti al livello 1 e 3, soprattutto per quanto riguarda la reimmissione di energia elettrica. Esso, tuttavia, ha un peso nella pianificazione delle reti soltanto nella misura in cui un gestore vi ha accesso in maniera permanente e garantita, cosa per cui ad oggi mancano i fondamenti di legge. Nel suo messaggio concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (21.047), il Consiglio federale
propone una disciplina in materia di peak shaving e la creazione di un mercato della flessibilità – possibilità, tuttavia, che fino all’entrata in vigore della legge non saranno a disposizione del gestore di rete. Secondo la proposta del Consiglio federale, inoltre, chi detiene la flessibilità è libero di scegliere come sfruttarla e quindi di decidere se e a chi offrirla. Per il gestore di rete, ciò significa che per il momento l’utilizzo di flessibilità e peak shaving per ridurre la necessità di ampliamento o
potenziamento della rete non può essere preso in considerazione nella pianificazione delle reti. Ai fini di un dimensionamento efficiente delle reti e di un loro sicuro funzionamento, invece, servirebbe
chiarire in tempi rapidi il quadro giuridico, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di depotenziare il FV, ad es. in misura del 70% della potenza massima di produzione DC.
Nella Tabella 10, alla voce relativa al settore dei trasporti occorrerebbe precisare, come nella «Guida alla regionalizzazione» (guida capitolo 5, pagina 8), che essa non comprende la mobilità elettrica.
Per quanto riguarda il consumo elettrico, nello SCR CH è necessario aggiungere valori di riferimento per le potenze e la conversione dei valori energetici in valori di potenza per le diverse tipologie di carico, in particolare per mobilità elettrica e pompe di calore, ad es. con grafici relativi all’andamento della potenza in funzione del tempo o con curve di consumo standard. Ciò favorirebbe un’applicazione uniforme dei valori energetici, soprattutto mancando ancora uno storico dei dati.
Altri parametri (capitolo 8). Il capitolo 8 elenca altri dati di riferimento per il settore elettrico, come i prezzi delle materie prime e del CO2. Si tratta di dati solo limitatamente rilevanti per la pianificazione delle reti, che come tali non vanno considerati come vincolanti.
Regionalizzazione (sintesi e capitolo 9). Ai sensi dell’art. 9c cpv. 2 LAEl i gestori includono i Cantoni nella loro pianificazione di rete sulla base dello SCR CH regionalizzato. Come evidenziato nelle
osservazioni al capitolo 2.1 e nel parere dell’AES sulla guida, non può tuttavia essere compito dei gestori di rete coordinarsi con i Cantoni o allinearsi ai piani energetici cantonali. Questa
differenziazione tra compiti di coordinamento a livello, da un lato, di gestori di rete e dall’altro, di politica energetica è stata inserita nella versione della guida rivista dall’UFE, per cui deve riflettersi anche nello SCR CH.
I compiti dei gestori di rete nell’ambito della regionalizzazione, ai sensi dell’art. 9c cpv. 2 LAEl, sono già descritti dettagliatamente nella guida, per cui in questo documento risultano essere ridondanti se non addirittura fuorvianti in caso di formulazioni divergenti. Ai fini di una formulazione uniforme occorre pertanto modificare il 3° paragrafo del capitolo 9.
Adeguamento del testo nella sintesi, paragrafo «Regionalizzazione»:
… A integrazione dello SCR CH, l’UFE mette a disposizione – a livello di Ufficio – una guida alla metodologia di regionalizzazione quale supporto per i gestori di rete. In essa vengono pubblicati gli indicatori delle grandi regioni e proposti alcuni metodi su come ripartire gli indicatori desunti dallo SCR CH sui comprensori e successivamente sui nodi di rete. …
Modifica del 3° paragrafo del capitolo 9: quale base per la regionalizzazione degli indicatori nazionali dello SCR CH da parte dei gestori di rete, l’UFE deve provvedere a un allineamento delle ipotesi regionali relative all’andamento della produzione e dei consumi con i Cantoni interessati. I gestori di rete coinvolgono adeguatamente i Cantoni (conformemente all’articolo 9c capoverso 2 LAEl) nella loro pianificazione di rete. 24/35
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