Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/37: Revisione parziale della Legge federale sulla geoinformazione (GeoIG) · 16 pagine
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geologici primari vengono elaborati esclusivamente tramite metodi matematici riconosciuti, ovvero se si tratta unicamente di un’elaborazione di dati grezzi tramite algoritmi, il diritto d’autore non si applica. La rappresentazione grafica di carotaggi non è protetta dal diritto d’autore. L’eventualità che si applichi il diritto d’autore ai dati geologici primari processati deve essere verificata caso per caso. Per quanto riguarda invece i dati geologici secondari, è lecito supporre l’applicazione del diritto d’autore. Questi ultimi non sono parte della revisione di legge, motivo per cui continueranno a non essere menzionati nell’art. 3 cpv. 1 della LGI.
Art. 28a Preparazione dei dati geologici (nuovo)
Il paragrafo 1 si riferisce a tutti i privati in possesso di dati geologici, obbligandoli a mettere tali informazioni a disposizione dei Cantoni e della Confederazione. L’obbligo della consegna dei dati riguarda soltanto i dati già presenti; non vige alcun obbligo di ottenere dati supplementari o preparare i dati primari esistenti per un’interpretazione o farli interpretare. In linea di massima, il paragrafo 1 stabilisce un obbligo passivo, il Cantone o la Confederazione ha così la facoltà di richiedere tali dati. Se il Cantone o la Confederazione intende vincolare i privati (ovvero creare un obbligo attivo di consegna), è necessaria un’ulteriore regolamentazione contenuta in un’ordinanza giuridica (ad es. in una legge cantonale sull’uso del sottosuolo oppure in un’ordinanza del Consiglio federale). Le altre regolamentazioni della legislazione cantonale non vengono intaccate dall’integrazione della LGI.
I destinatari della regolamentazione sono persone fisiche e giuridiche che dispongono di diritti fattuali sui dati (in virtù del controllo dei dati) o giuridici (in virtù di una norma giuridica o di un contratto). Gli studi professionali di geologia che rilevano i dati geologici e redigono perizie geologiche sono soggetti a tale obbligo solo di rado, perché i loro committenti si assicurano per contratto i diritti sui risultati del loro lavoro.
I privati non devono però temere che la Confederazione inizi a raccogliere a tappeto e capillarmente i dati geologici. Il Servizio geologico nazionale si occupa, in particolare, di mettere a disposizione dati geologici di interesse nazionale (art. 27, cpv 2, lettera b LGI); tali dati geologici sono necessari, tra l’altro, anche per finalità di pianificazione della Confederazione, ovvero per l’elaborazione di piani settoriali e concetti strategici. Sulla base della nuova regolamentazione dell’art. 28a, cpv. 1 LGI, l’Ufficio per le informazioni geologiche della Confederazione presso swisstopo raccoglierà dai privati soprattutto (se non esclusivamente) i seguenti dati:
– dati geologici primari e processati, idonei per la creazione di panoramiche geologiche nazionali (come, ad esempio, l’atlante)
– dati geologici di interesse nazionale
Il paragrafo 2 regolamenta il risarcimento della raccolta di dati geologici da privati. I dati geologici primari devono essere messi a disposizione gratuitamente; queste informazioni sul sottosuolo geologico costituiscono un interesse di base pubblico e i privati non possono monopolizzare tali conoscenze. Inoltre, in tutti i casi ai Cantoni spetta il potere sovrano di disporre di tali informazioni (DTF 119 Ia 390 E. 5d). I dati geologici primari processati vengono rimborsati tenendo conto dei contributi statali già erogati. Si tratta di risarcire, in toto o in parte, i costi per l’elaborazione. Quando i dati geologici primari elaborati sono emersi nell’ambito di progetti finan-