Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/37: Revisione parziale della Legge federale sulla geoinformazione (GeoIG) · 16 pagine
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- l’organo federale di coordinamento geologico (KBGeol), istituito in base all’art. 15 dell’ordinanza sulla geologia nazionale (OGN).9
Nel quadro di un rilevamento dei Cantoni effettuato da swisstopo e dall’ARE in aprile 2018 e di un seminario congiunto a maggio 2018, sono state esaminate le valutazioni dei Cantoni sul tema «Raccolta e centralizzazione coordinata dei dati geologici per la pianificazione del territorio sotterraneo». Sulla base dell’indagine e del workshop è stato redatto un documento di sintesi sul quale i partecipanti al workshop hanno potuto esprimere i loro commenti.10 Le valutazioni dei rappresentanti cantonali, pur essendo alquanto eterogenee, si avvicinano in tutto e per tutto alla direzione proposta dalle autorità federali.
Sulla base di questi lavori preparatori è stato elaborato un rapporto approvato dal Consiglio federale il 17 dicembre 2018.11
Il rapporto del Consiglio federale propone le seguenti tre misure legislative:
- Creazione di basi giuridiche cantonali per l’utilizzo del sottosuolo. Questi decreti cantonali dovrebbero disciplinare, tra l’altro, la raccolta di dati geologici, la loro messa a disposizione, il loro utilizzo e la loro pubblicazione da parte delle autorità.12 Occorre inoltre determinare quali progetti richiedono una base nel piano direttore cantonale. Se un Cantone non vede la necessità di una tale regolamentazione vincolante, è consigliabile stabilire i relativi requisiti per la raccolta e la diffusione dei dati nei singoli decreti e nelle singole ordinanze.
- Revisione parziale della LGI con una modifica generale riguardante la raccolta e la messa a disposizione di dati geologici per la pianificazione del territorio e la loro pubblicazione. In questo modo si intende eliminare gli ostacoli giuridici esistenti che impediscono un facile scambio di dati geologici tra le diverse autorità e garantire un utilizzo semplice dei dati geologici da parte delle diverse autorità.
- Ampliamento del catalogo dei dati geologici di base sulla base della revisione parziale della LGI (punto 2) e di un adeguamento dell’Ordinanza sulla geoinformazione (OGI)13 o della sua appendice. L’inclusione esplicita dei set di dati geologici rilevanti quali geodati di base secondo il diritto federale nell’allegato 1 della LGI mira a migliorare i due aspetti della disponibilità e della fruibilità: un’inclusione determina per ogni set di dati
9 RS 510.624
10 Il documento di sintesi modificato si trova in appendice al rapporto del Consiglio federale (cfr. nota 11), pagg. 20 e segg.
11 Dati geologici sul sottosuolo, rapporto del Consiglio federale del 7 dicembre 2018 in adempimento del postulato Vogler 16.4108 del 16 dicembre 2016.
12 I consueti atti normativi in cui questo può essere incluso sono: leggi sull’utilizzo del sottosuolo (regalia delle miniere), leggi sulla protezione delle acque, leggi speciali sui catasti geologici (ad es. nel Cantone VD). A questo proposito si fa riferimento alla raccomandazione della KBGeol per i Cantoni. In questa raccomandazione la Confederazione espone il suo punto di vista consolidato su come le leggi cantonali sull’utilizzo del sottosuolo debbano tener conto dell’aspetto dei dati geologici. Tuttavia, i principi ivi enunciati sono applicabili anche alle altre leggi citate.
13 RS 510.620