Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/37: Revisione parziale della Legge federale sulla geoinformazione (GeoIG) · 16 pagine

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ziati o promossi finanziariamente (sovvenzionati) dalla Confederazione o da un Cantone, allora dovranno essere consegnati senza alcun rimborso.

Al capoverso 3, il Consiglio federale viene autorizzato a emanare le necessarie disposizioni esecutive in materia di modalità e di indennizzo per la preparazione e la messa a disposizione dei dati geologici, sui requisiti qualitativi e tecnici dei dati e sull’utilizzo dei dati da parte della Confederazione e dei Cantoni. Può così anche introdurre un obbligo di segnalazione e regolamentare nel dettaglio la questione del risarcimento per i dati ricevuti. Inoltre, il Consiglio federale dovrà chiarire, tramite opportune ordinanze, se e in che misura i dati geologici consegnati debbano essere accessibili a terzi o al pubblico. Il fatto che i dati geologici debbano essere messi a disposizione dei Cantoni e della Confederazione non significa però che questi dati siano di pubblico dominio. Il segreto commerciale e di fabbricazione, oppure il diritto d’autore applicabile ai dati, può contrapporsi alla disponibilità pubblica dei dati. Le informazioni geologiche sono solitamente informazioni sull’ambiente e, pertanto, rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Aarhus18, ma anche queste disposizioni di diritto internazionale prevedono la limitazione dell’accesso nell’interesse del diritto d’autore e del segreto commerciale e di fabbricazione (cfr. punto 5.2). Resta indiscusso il fatto che le basi geologiche ottenute dai dati consegnati tramite l’elaborazione e l’interpretazione da parte del Servizio geologico nazionale debbano essere a disposizione e liberamente accessibili per il pubblico.

Art. 28b Scambio di dati geologici tra la Confederazione e i Cantoni (nuovo)

Il nuovo art. 28b della LGI crea l’obbligo per la Confederazione e i Cantoni di mettersi a disposizione reciprocamente e gratuitamente i dati geologici esistenti. Questa nuova disposizione estende così l’obbligo legale esistente di scambiarsi i geodati ufficiali tra le autorità (art. 14 LGI) ai dati geologici.

Art. 28c Dati geologici senza padrone (nuovo)

Negli studi di geologia o in ex aziende partner è possibile trovare dati geologici su cui nessuno detiene più alcun diritto (ad es. in seguito al fallimento di un’azienda). Dato che per i dati non è prevista una proprietà di diritto reale, in questo caso le regolamentazioni del codice civile (CC)19 sulla res nullius (art. 718 e segg. CC) non si applicano (in ogni caso, non quando le informazioni geologiche non si concretizzano in un rapporto stampato su carta). Spesso alla trasmissione di dati geologici da parte della persona che (di fatto) è proprietaria dei dati si oppongono vincoli contrattuali, il diritto d’autore o il segreto commerciale. Per evitare che tali dati geologici vadano persi, il nuovo art. 28c LGI obbliga le persone che detengono la proprietà dei dati a trasmetterli al Cantone a cui fa riferimento il sottosuolo in questione. La nuova regolamentazione si rifà all’art. 724 CC, senza tuttavia l’obbligo di trasmissione al Cantone. L’art. 724 CC (oggetti scientifici) si applica anche ai carotaggi e ai campioni di roccia senza proprietari.

Il capoverso 2 stabilisce che il cantone ha il diritto di utilizzare e sfruttare questi dati. Ciò include la messa a disposizione del pubblico dei dati secondo la legislazione cantonale. Il diritto di uso e di sfruttamento del cantone non è esclusivo; la persona

18 RS 0.814.07

19 RS 210