Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/37: Revisione parziale della Legge federale sulla geoinformazione (GeoIG) · 16 pagine
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5.5 Protezione dei dati
I dati geologici sono, per loro natura, essenzialmente dei dati tecnici che fanno riferimento al sottosuolo geologico. Di norma, non fanno riferimento a persone e, pertanto, non sono soggetti alla regolamentazione sulla protezione dei dati. Anche la combinazione di dati geologici e dati tecnici non comporta, di norma, la loro trasformazione in dati personali. In determinati casi, i dati geologici sono collegati invece a persone fisiche o giuridiche, ad esempio con l’azienda che ha effettuato un’esplorazione o con uno studio di geologia privato (ad es. una perizia geologica oppure la rappresentazione dei dati di carotaggio). Affinché i dati geologici possano essere associati a una persona definita o definibile, assumono le caratteristiche di dati personali e sono quindi soggetti al diritto in materia di tutela dei dati personali di volta in volta applicabile. In questo caso occorre tenere presente che, secondo il diritto svizzero in vigore, le persone sia fisiche che giuridiche sono tutelate dal diritto in materia di protezione dei dati; con la nuova legge federale sulla protezione dei dati del 25 settembre 202023, la protezione dei dati delle persone giuridiche decade. Qualora il collegamento tra dati geologici e una persona si rifaccia unicamente al numero di fondo e al catasto, il diritto in materia di protezione dei dati non si applica, perché l’associazione spaziale di fondi e la proprietà delle persone di riferimento è voluta dal legislatore.
Il diritto federale in materia di geoinformazione (art. 27, cpv. 2 Cost. a, b e d OGN; art. 4, 5, 8-10 LGI) costituisce una base giuridica sufficiente per swisstopo per la raccolta, l’attualizzazione e la gestione dei dati geologici che rappresentano, al contempo, anche dati personali. Nel caso di perizie e rapporti geologici, bisogna partire dal presupposto che l’autore ha accettato, implicitamente, l’indicazione del suo nome con il riutilizzo dei documenti (oppure si è augurato di venire citato). Qui si pone piuttosto la questione dei diritti d’autore e del relativo obbligo alla citazione del titolare di tale diritto. Per quanto concerne le aziende che, sulla base di una concessione o di un’autorizzazione, eseguono l’esplorazione o lo sfruttamento delle risorse presenti nel sottosuolo, la tutela dei dati personali può intersecarsi con il segreto commerciale e di fabbricazione. In questi casi è determinate il segreto commerciale e di fabbricazione più severo. Infine, i nomi di persone fisiche e giuridiche che richiedono l’autorizzazione a sfruttare le risorse presenti nel sottosuolo o la geotermia, di norma vengono tassativamente pubblicati di modo che il collegamento dei dati personali con un determinato progetto diventi di dominio pubblico e, a partire da questo momento, non godono più di una tutela.
I nuovi art. 28a OGN e art. 47a Lferr costituiscono una base giuridica sufficiente a consentire agli enti federali e cantonali competenti di elaborare i dati geologici consegnati anche quando si tratta di dati personali.
23 RS 2020 7639