Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/37: Revisione parziale della Legge federale sulla geoinformazione (GeoIG) · 16 pagine

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i successivi chiarimenti, la modifica prevista della legge sulla geoinformazione si rivela necessaria.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Sulla base dell’art. 75 Cost., nell’interesse della pianificazione dello spazio, la Confederazione può anche emanare delle regolamentazioni che vincolano direttamente i privati limitandone i diritti. È inoltre autorizzata dall’art. 75a cpv. 1 e 3 Cost. a emanare prescrizioni sui dati territoriali, che comprendono anche i dati geologici. Inoltre, sulla base dell’art. 122, cpv. 1 Cost., la Confederazione può regolamentare il diritto civile materiale e prevedere, in quest’ambito, interventi sui diritti di proprietà o altri diritti analoghi (la Confederazione potrebbe, a titolo di esempio, escludere in linea generale dal diritto d’autore i dati geologici ottenuti dall’interpretazione). Per quanto riguarda i dati geologici di privati, qualora fossero coperti da diritti dei suddetti privati, in virtù di una base giuridica corrispondente è possibile creare un presupposto per intervenire ai sensi dell’art. 36 Cost. e soddisfacente dal punto di vista costituzionale. Indubbiamente è presente un interesse pubblico (art. 36, cpv. 2 Cost., vedere il modello al punto 1). Quando l’uso dei dati è legato a una finalità di pianificazione dello spazio e l’accesso al pubblico ai dati forniti è comunque limitato, è possibile anche garantire il principio della proporzionalità (art. 36, cpv. 3 Cost.).

Per quanto riguarda gli impianti ferroviari e gli altri mezzi di trasporto, la Confederazione ha la facoltà di emettere leggi anche in virtù dell’art. 87 Cost. Infine, le nuove disposizioni di legge si applicano anche all’armonizzazione di dati spaziali nel sottosuolo, poiché il Servizio geologico nazionale può mettere a disposizione tali informazioni geologiche sotto forma di modelli di dati unitari e può pertanto rifarsi all’art. 75a, cpv. 3 Cost.

La soluzione legislativa suggerita è pertanto costituzionale; in particolare, vanta basi giuridiche costituzionali sufficienti.

5.2 Conciliabilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

La Convenzione di Aarhus21 obbliga la Svizzera a rendere accessibili pubblicamente i dati sull’ambiente. Ciò è stato attuato con gli art. 10e e 10g della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)22. Il concetto di informazioni ambientali di cui all’art. 7, cpv. 8 LPAmb comprende anche numerose informazioni geologiche, riguardanti la struttura o le caratteristiche del sottosuolo geologico o dei processi geologici, in particolare dati sui pericoli naturali, tra cui, fra gli altri, terremoti, valanghe, frane ed erosioni. Il modello appoggia pertanto le richieste della Convenzione di Aarhus.

Le informazioni geologiche devono, in linea di massima, essere rese accessibili al pubblico quando i dati diventano di proprietà della Confederazione o di un Cantone. Questa accessibilità pubblica, in determinati casi, va a intaccare gli interessi dei pri-

21 RS 0.814.07

22 RS 814.01