Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/37: Revisione parziale della Legge federale sulla geoinformazione (GeoIG) · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
vati che devono mettere i dati a disposizione della Confederazione e dei Cantoni, in virtù della nuova legislazione. Da un lato, i dati geologici possono rappresentare un segreto commerciale o di fabbricazione, specialmente quando sono collegati allo sfruttamento di risorse presenti nel sottosuolo, per cui i privati dispongono di una concessione secondo il diritto cantonale. Dall’altro, l’elaborazione tramite interpretazione dei dati geologici può essere soggetta al diritto d’autore. Sia la Convenzione di Aarhus sia il diritto svizzero sul principio di pubblicità prevedono delle regolamentazioni per la tutela dei diritti privati e consentono, in special modo, di limitare l’accesso al pubblico dei dati geologici per tutelare il segreto commerciale e di fabbricazione nonché il diritto d’autore. Tali limitazioni sono necessarie per l’attuazione delle modifiche della legge nell’attuale versione. L’applicazione del presente modello, tuttavia, è conciliabile con la Convenzione di Aarhus.
Inoltre, il modello non pregiudica gli obblighi internazionali della Svizzera.
5.3 Atto legislativo
Con le nuove regolamentazioni di legge, viene istituito un dovere per i privati intervenendo sui loro diritti (cfr. il punto 5.1 sopra). Affinché l’intervento sia conforme al diritto fondamentale, queste regolamentazioni devono essere collegate a livello di una legge federale (art. 36, cv. 1 in collegamento con l’art. 164 cv 1 lett. c Cost.).
5.4 Delega di potestà normative
Le nuove regolamentazioni di legge comprendono in tre punti delle deleghe di potestà normative per il Consiglio federale sufficientemente definite. Si tratta di:
– Art. 28a cpv. 3 LGI: il Consiglio federale deve poter emettere maggiori disposizioni sull’obbligo dei privati di mettere a disposizione della Confederazione e dei Cantoni (art, 28a, cpv. 1 LGI) i dati geologici e sullo scambio delle informazioni geologiche tra Confederazione e Cantoni (art, 28a, cpv. 3 LGI). Le suddette disposizioni devono regolamentare le modalità dello scambio di dati nonché l’uso dei dati, in particolare l’accesso da parte di terzi. Questa delega inerente all’attività normativa consente al Consiglio federale di regolamentare l’accesso alle informazioni in maniera generale/astratta con vari livelli di autorizzazione all’accesso, anche per quanto riguarda i dati geologici (come pure i geodati del diritto federale) presenti nel catalogo dei geodati (appendice 1 alla OGN).
– Art. 47a cpv. 2 Lferr: il Consiglio federale è autorizzato a emanare maggiori disposizioni sull’obbligo dei gestori delle infrastrutture di consegnare i loro dati geologici alla Confederazione, in particolare in merito al tipo di dati da consegnare, alle modalità, alle tempistiche e al formato dei dati. Il Consiglio federale deve poter specificare i dati da consegnare, poiché non tutte le informazioni geologiche derivanti dalla costruzione di ferrovie sono di rilevanza nazionale e, pertanto, interessanti ai fini del Servizio geologico nazionale.