Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/37: Revisione parziale della Legge federale sulla geoinformazione (GeoIG) · 16 pagine

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La legge sulla geoinformazione crea un regolamento che obbliga i privati a mettere a disposizione dei Cantoni e della Confederazione i dati geologici. Inoltre, la Confederazione e i Cantoni sono tenuti a scambiarsi le informazioni geologiche in loro possesso.

1.2.2 Modifiche esterne della legge sulle ferrovie

Per diversi tipi di progetti infrastrutturali (impianti ferroviari, funivie, strade nazionali, aeroporti, linee della rete elettrica nazionale) è necessaria una concessione edilizia federale. Alcuni di questi progetti infrastrutturali (impianti ferroviari, strade nazionali, installazioni militari sotterranee) generano in misura maggiore informazioni geologiche: dati provenienti da perforazioni esplorative e relazioni geologiche, nonché sezioni geologiche orizzontali nella costruzione di gallerie. Questi dati geologici, che sono comunque disponibili, devono essere (meglio) utilizzati per la geologia nazionale e quindi per la pianificazione del territorio. La Confederazione può accedere a tali dati in base alla sua competenza per l’approvazione dei piani, a condizione che esista una corrispondente regolamentazione legale. La legge sulle ferrovie (Lferr)14 prevede che le imprese che costruiscono tali infrastrutture in base all’approvazione del progetto da parte della Confederazione debbano mettere a disposizione della Confederazione i dati geologici generati durante la costruzione dell’infrastruttura (per i dettagli si vedano i successivi paragrafi 2.2 e 2.3). L’accesso ai dati geologici generati durante la costruzione di strade nazionali e di impianti militari non richiede una base giuridica in una legge, poiché la Confederazione è il committente e quindi ha in ogni caso i diritti sui dati geologici.

1.3 Giustificazione e valutazione della soluzione proposta

Non esiste un’alternativa alla creazione di una base giuridica che obblighi i privati a mettere a disposizione della Confederazione e dei Cantoni i dati geologici ai fini della geologia nazionale. Ecco perché non sono state esaminate alternative. Tali alternative erano già state escluse al momento dell’elaborazione del rapporto del Consiglio federale in risposta al postulato Vogler 4801.

1.4 Esecuzione degli interventi parlamentari

Il postulato Vogler 16.4108 «Dati geologici sul sottosuolo» è stato già adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 7 dicembre 201815. (cfr. il precedente punto 1.1.3). Con la presente revisione della legge, ora si fa un ulteriore passo avanti con l’applicazione delle conoscenze ottenute nell’ambito degli accertamenti sul rapporto del Consiglio federale.

14 RS 742.101

15 Dati geologici sul sottosuolo, rapporto del Consiglio federale del 7 dicembre 2018 in adempimento del postulato Vogler 16.4108 del 16 dicembre 2016.