Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/37: Revisione parziale della Legge federale sulla geoinformazione (GeoIG) · 16 pagine

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che ha il controllo dei dati può anche avere un diritto parallelo di uso e di sfruttamento.

2.2 Legge sulle ferrovie

Art. 47a Informazioni geologiche (nuovo)

Nella costruzione e nella manutenzione di impianti ferroviari emergono numerose informazioni geologiche: dati inerenti ai carotaggi di sondaggio e alle perizie geologiche, nonché fotografie delle gallerie. Queste informazioni geologiche comunque disponibili devono (nel migliore dei casi) poter essere sfruttate dal Servizio geologico nazionale. Per quanto riguarda i gestori delle infrastrutture, si tratta di soggetti privati. Di conseguenza, la Confederazione necessita di una base giuridica, da individuare in una legge federale, per poter accedere ai dati geologici (art. 36, cpv. 1 Cost.). Il nuovo art. 47a Lferr in materia di creazione di impianti ferroviari porta alla luce questa base giuridica.

Le imprese ferroviarie sono tenute a mettere a disposizione gratuitamente alla Confederazione, ai fini del Servizio geologico nazionale, dati geologici, in particolare profili di trivellazione, perizie geologiche e fotografie delle gallerie – dati raccolti in vista o nell’ambito di una procedura di autorizzazione di pianificazione oppure durante l’esecuzione di un progetto di autorizzazione di pianificazione.

3 Effetti

3.1 Effetti sulla Confederazione

3.1.1 Effetti finanziari

Le modifiche apportate alla legge non producono costi aggiuntivi per la Confederazione.

Già oggi i dati elaborati vengono acquistati dai privati. Dato che ora diventerà obbligatorio per essi mettere i dati a disposizione dei Cantoni e della Confederazione, anche il risarcimento dei dati dovrà essere regolamentato.

L’attualizzazione dei dati vecchi, che sarà necessaria al fine di ottenere la copertura capillare a cui si ambisce, costerà circa 3 milioni di franchi in totale. I relativi lavori si protrarranno per 4 a 6 anni. I costi connessi a tali lavori potranno essere finanziati con il budget esistente di swisstopo.

3.1.2 Effetti personali

Le modifiche apportate alla legge non hanno effetti personali immediati per la Confederazione.