Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 17 pagine
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4.1.2 Articolo 4 Istituzioni e organizzazioni legittimate a presentare domanda
USAM ritiene che l’elenco delle istituzioni e organizzazioni che hanno diritto ai sussidi sia esauriente.
Secondo 24 partecipanti alla consultazione la specifica «in particolare» è invece insufficiente. Propongono quindi di citare esplicitamente altre istituzioni e organizzazioni o di elencare un’ulteriore categoria in analogia con l’articolo 14 lettera b. I pareri sono i seguenti:
UR, SZ, OW, AG, TI, NE sottolineano che essi stessi o determinati servizi cantonali possono presentare a loro volta domanda di sussidio per la promozione della mobilità internazionale per l’apprendimento o per cooperazioni internazionali tra istituzioni e organizzazioni e pertanto devono esplicitamente figurare tra i soggetti citati all’articolo 4. FR e JU propongono di aggiungere una lettera, analoga a quella dell’articolo 14 lettera b che, oltre ai Cantoni e ai servizi cantonali, preveda anche una categoria più ampia legittimata a presentare domanda, ossia «altre istituzioni e organizzazioni che svolgono attività rilevanti per il settore ERI».
La stessa proposta è stata presentata dalle seguenti 14 organizzazioni: SIC Svizzera, LCH, FSEA,
Movetia, SSISS, ESN, Intermundo, FSAG, SCI, CEVI Schweiz, yes, SKP, ICYE, DOJ.
USU e FSPG aggiungerebbero la categoria delle «istituzioni e organizzazioni con sede in Svizzera o all’estero che svolgono attività rilevanti per il settore ERI» come legittimata a presentare domanda.
In sintesi risulta la seguente proposta di modifica relativa all’articolo 4:
Possono presentare domanda in particolare le seguenti istituzioni e organizzazioni del
settore della formazione con sede in Svizzera:
a. le scuole dell’obbligo;
b. le scuole professionali;
c. le organizzazioni del mondo del lavoro;
d. le scuole di cultura generale del livello secondario II;
e. le scuole specializzate superiori;
f. le scuole universitarie;
g. le istituzioni e le organizzazioni della formazione non formale che propongono offerte di formazione continua;
h. le organizzazioni che propongono attività giovanili extrascolastiche;
i. altre istituzioni e organizzazioni (con sede in Svizzera o all’estero) che svolgono attività rilevanti per il settore ERI.
VS e swissuniversities fanno inoltre notare che il commento nel rapporto esplicativo per quanto riguarda la formazione continua come strumento dell’ordinanza non è chiaro. L’articolo 2 LCMIF cita esplicitamente la formazione continua, ma il rapporto esplicativo sembra loro mettere l’accento sulla formazione formale, cosa che ritengono problematica, perché anche le scuole universitarie propongono formazioni continue (CAS/DAS/MAS).
4.1.3 Articolo 5 Presentazione della domanda
TI ricorda che, secondo la visione presentata nella strategia svizzera per gli scambi e la mobilità, tutti i giovani devono partecipare almeno una volta, durante la formazione o la transizione al mondo del lavoro, a un’attività di scambio. In base alla sua esperienza, i giovani beneficiano di queste attività in particolare al termine della formazione o ottengono l’autorizzazione della struttura formativa soltanto in quel momento. L’articolo 3 lettera a numero 1 LCMIF cita genericamente la mobilità delle persone in formazione. TI propone pertanto di modificare l’articolo 5 capoverso 1 nel modo seguente:
1 La domanda di sussidio per la promozione della mobilità internazionale per
l’apprendimento, durante la formazione o la transizione al mondo del lavoro, presso
istituzioni formative, imprese, associazioni senza fini di lucro e associazioni giovanili, deve
essere presentata all’agenzia nazionale.3
3 Formulazione precisa di TI: «Una richiesta di finanziamento per un’attività di mobilità internazionale ai fini di formazione, durante la formazione o la transizione al mondo del lavoro, presso istituzioni formative, imprese, associazioni senza fini di lucro e associazioni giovanili, deve essere depositata presso l’agenzia nazionale.» Nel presente rapporto viene citata la versione italiana dell’OCMIF della Confederazione.