Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 17 pagine

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a questo proposito, insieme a SG, swissuniversities, LCH e FSEA, che i partner di progetto svizzeri sono poco competitivi nel contesto europeo se devono contribuire con il 40 per cento di fondi propri. Il programma Erasmus+ prevede in genere una quota di fondi propri del 10–20 per cento soltanto, cosa che ricordano anche OW e youngCaritas.

Di conseguenza 187 di 27 partecipanti propongono la seguente modifica all’articolo 9 capoverso 3:

3 I sussidi coprono in linea di principio di norma il 60 per cento al massimo dei costi

computabili, ma al massimo l’80 per cento.

SSISS concorda con questa proposta. I nuovi progetti possono infatti aver successo soltanto con un sufficiente finanziamento iniziale e va assolutamente evitato «che l’incontestato e sensato investimento nella mobilità e negli scambi comporti tagli in altri ambiti della formazione».

4.1.8 Articolo 10 Spese per il personale

FR propone di menzionare nell’allegato l’importo massimo di 800 franchi al giorno.

Secondo FSEA questo importo fisso massimo è poco adeguato. Proprio nel settore della formazione continua sono attive molte piccole organizzazioni che devono far ricorso ad esperti esterni, la cui tariffa giornaliera è però solitamente più elevata dell’importo massimo citato. Considerato che è inusuale indicare tariffe giornaliere fisse in un’ordinanza al di fuori dell’allegato e che le spese per il personale sono conteggiate secondo la quota massima di cui all’articolo 9 capoverso 3, FSEA propone di modificare l’articolo 10 capoverso 1 nel modo seguente:

1 L’agenzia nazionale conteggia le seguenti spese per il personale, ma al massimo 800

franchi per persona al giorno:

4.1.9 Articolo 11 Costi materiali

ZH propone di promuovere in maniera più vincolante i viaggi ecosostenibili nel capoverso 3, prevedendo che i viaggi in aereo siano finanziati soltanto se hanno una durata di almeno otto ore e se non è possibile utilizzare altri mezzi di trasporto.

FR propone che gli importi massimi di 500 e 1300 franchi relativi ai viaggi citati nel capoverso 3 figurino soltanto nell’allegato.

4.1.10 Articolo 12 Esame e decisione

Per USAM non viene dato sufficiente peso allo sviluppo del sistema formativo svizzero, all’importanza del sistema della formazione professionale e al necessario legame con l’economia.

SIC Svizzera e USU propongono che anche nell’articolo 12 capoverso 1 sia specificato, come per l’articolo 7, che la SEFRI può delegare la competenza decisionale a Movetia:

1 L’agenzia nazionale esamina le domande e le sottopone alla SEFRI per decisione.

Quest’ultima si pronuncia mediante decisione. La SEFRI può delegare la competenza

decisionale all’agenzia nazionale.

FSEA propone inoltre di fare a meno della disposizione potestativa e di riformulare il capoverso 1 dell’articolo 12 come segue:

1 L’agenzia nazionale esamina le domande e decide sulla concessione dei sussidi. le

sottopone alla SEFRI per decisione. Quest’ultima si pronuncia mediante decisione.

4.2 Capitolo 3: Sussidi per progetti e attività di cooperazione internazionale in materia di formazione

FR e VS fanno notare che, secondo il rapporto esplicativo, i sussidi non si iscrivono in una logica di programma. In questo contesto riscontrano un cambiamento rispetto all’ordinanza precedente. Viene

7 NW, SG, JU, swissuniversities, USU, LCH, FSEA, Movetia, ESN, FSAG, Intermundo, SCI, CEVI Schweiz, youngCaritas, yes, SKP, ICYE e DOJ