Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 17 pagine

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4.1.4 Articolo 6 Costi forfettari computabili

Per quanto riguarda i costi forfettari per mobilità a favore delle organizzazioni della mobilità internazionale per l’apprendimento (cpv. 1 lett. a; all. n. 1.3 «Scuole universitarie»), ZH fa notare che il sussidio può variare notevolmente a seconda dell’andamento delle attività di mobilità. Il versamento di sussidi di base per questi costi overhead secondo il numero di mobilità effettivamente avvenute negli ultimi tre o quattro anni consentirebbe di assicurare una maggiore sicurezza di pianificazione per le scuole universitarie.

Dato che i tipi di sussidi per la mobilità internazionale per l’apprendimento si basano sugli importi forfettari del programma di formazione dell’UE Erasmus+, ZH propone inoltre di tener conto degli ultimi sviluppi di quest’ultimo modificando il numero 2.3 dell’allegato («Scuole universitarie»). Si tratterebbe, da un lato, di aggiungere la categoria «dottorandi» e, dall’altro, di menzionare il nuovo formato di programma «soggiorni brevi di 5-30 giorni» (eventualmente in combinazione con la mobilità virtuale).

ZH osserva inoltre che non sono considerati gli incentivi finanziari per viaggiare in maniera sostenibile, come quelli che vengono creati nel programma di formazione dell’UE Erasmus+ o nell’attuale Swiss-European Mobility Programme (SEMP) mediante sovvenzioni a studenti, e propone di esaminare questa possibilità. Lo ritiene opportuno perché per gli studenti non vale la regola delle sovvenzioni per le spese di viaggio (cfr. cpv. 1 lett. b n. 2) e l’esempio presentato nel rapporto esplicativo riguardante l’acquisto di un biglietto del treno non è realistico.

BE propone di sostituire nell’allegato, ai numeri 1.1, 2.1 e 4, la categoria «Formazione scolastica» con «Formazione nella scuola dell’obbligo e nelle scuole medie superiori», perché altrimenti vi è il rischio che per formazione scolastica si intenda la formazione nella scuola dell’obbligo. Nell’allegato, alla categoria «Scuole universitarie» nei numeri 1.3 e 2.3, andrebbero aggiunte le «Scuole specializzate superiori», che a loro volta hanno diritto ai sussidi. Suggerisce inoltre di menzionare, in relazione agli importi forfettari per la formazione professionale (n. 2.2 dell’allegato), anche la categoria dei «formatori», visto che nel rapporto esplicativo sono esplicitamente citati a pagina 7.

In merito al capoverso 2, UR, OW, FR, AG e TI chiedono che per quanto riguarda l’allocazione delle risorse venga disciplinata meglio la collaborazione tra i servizi cantonali e l’agenzia Movetia. Sarebbe così possibile assicurare l’accesso diretto ai gruppi di destinatari, centralizzare le domande e promuovere una maggiore interconnessione tra i servizi.

Nell’ottica della visione presentata nella strategia per gli scambi e la mobilità di Confederazione e Cantoni, secondo ZH sarebbe opportuno prevedere, oltre a forfait giornalieri, anche forfait mensili per la formazione professionale e per le scuole medie superiori; UR, SZ, OW, FR, BL, AG e TI si esprimono in tal senso per la formazione professionale. SG ritiene che nell’OCMIF i costi forfettari andrebbero disciplinati anche per gli scambi della durata di alcuni mesi (cfr. n. 3.1).

FR e LCH approvano il fatto che per le persone disabili siano previsti sussidi supplementari.

NE accoglie invece con favore il fatto che gli importi forfettari si basino sulla prassi attuale tenendo conto del contesto di Erasmus+; non comprende però da che cosa siano motivate le differenze degli importi forfettari tra i vari ambiti della formazione e chiede una breve motivazione a questo riguardo. NE segnala inoltre due errori redazionali nella versione francese.

Per VS non è spiegato in maniera abbastanza chiara su quali basi sono determinati i forfait. Propone di considerare la possibilità di evitare del tutto di definire importi forfettari perché in questo modo si tiene meglio conto dei singoli progetti.

Come ZH, swissuniversities ritiene che nell’ordinanza manchino gli incentivi che potrebbero essere creati finanziando la mobilità sostenibile (green mobility) mediante i corrispondenti forfait e sottolinea che questo aspetto manca, pur essendone stata più volte evidenziata l’importanza nell’attuale messaggio ERI (messaggio ERI 2021–2024: pagg. 3297 e 3298)4. Propone di tenere conto anche nella presente ordinanza di questo strumento, già noto nel quadro del programma Erasmus+ 2021–2027. UDC ha invece una posizione critica nei confronti della promozione della sostenibilità ecologica nelle modalità previste all’articolo 11 capoverso 3.

UDC accoglie comunque favorevolmente gli importi forfettari perché consentono di tenere a un livello basso i costi di elaborazione. A suo avviso è inoltre sensato che le spese di viaggio vengano rimborsate soltanto se si può partire dal presupposto che non siano coperte dall’importo forfettario di base.

4 FF 2020 3295 11/17