Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 17 pagine
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posto un limite temporale al finanziamento che riduce il margine di manovra delle scuole universitarie e mette quindi a rischio la sostenibilità dei progetti, in particolare nel caso di cooperazioni extraeuropee.
L’Università di San Gallo approva la revisione totale dell’ordinanza e il fatto che in tal modo possano continuare a essere sostenute le cooperazioni, come quella tra l’Università di San Gallo e i due Institutes of Advanced Studies di Bucarest e di Sofia8. A suo avviso, le cooperazioni sono estremamente proficue dal punto di vista scientifico. L’ateneo di San Gallo promuove le interazioni tra scuole universitarie svizzere e istituzioni partner in Europa dell’Est, all’interno e all’esterno dell’UE, e apre interessanti prospettive alle nuove leve scientifiche. Sottolinea l’importanza di queste cooperazioni per il futuro perché contribuiscono a far sì «che si possa rispondere ai requisiti della generazione e della diffusione di conoscenze scientifiche competitive in un contesto internazionale». La Società accademica svizzera di studi sull’Europa orientale (SAGO) accoglie pertanto con favore la prosecuzione della citata cooperazione.
Un numero ridotto di pareri proponeva modifiche al capitolo 3.
4.2.1 Articolo 13 Presentazione della domanda
FR e VS osservano che il termine «eccellenza» è controverso e suggeriscono di fornirne almeno una definizione, se deve essere impiegato nell’ordinanza.
FSEA non è d’accordo che la domanda debba indicare il contributo del progetto agli ambiti di promozione di cui all’articolo 3 LCMIF. Per quanto riguarda la formazione continua ciò risulta problematico perché nel suddetto articolo la formazione continua non è menzionata e gli obiettivi sono formulati in maniera piuttosto restrittiva. Nella cooperazione internazionale vi sono anche altri obiettivi importanti sul piano della politica della formazione. Propone pertanto di rimandare all’articolo 4 LCMIF anziché all’articolo 3:
2 Deve contenere le seguenti indicazioni:
a. il contributo degli obiettivi e delle misure definiti nei progetti e nelle attività:
1. all’importanza politica per lo spazio formativo svizzero,
2. all’eccellenza degli ambiti formativi o dei loro attori,
3. agli ambiti di promozione di cui all’articolo 34 LCMIF;
4.2.2 Articolo 15 Costi computabili
FR fa notare che nel capoverso 1 della versione francese dell’avamprogetto si rimanda agli articoli 11 e 12 anziché 10 e 11.
SIC Svizzera, USU e FSEA propongono che, come per l’articolo 9, anche nell’articolo 15 capoverso 2 sia specificato che la Confederazione può assumere al massimo l’80 per cento dei costi computabili.
2 I sussidi della Confederazione coprono complessivamente di norma il 60 per cento al massimo dei costi computabili, ma al massimo l’80 per cento.
4.2.3 Articolo 16 Esame e decisione
Per USAM non viene dato sufficiente peso allo sviluppo del sistema formativo svizzero, all’importanza del sistema della formazione professionale e al necessario legame con l’economia.
4.3 Capitolo 4: Borse di studio d’eccellenza e sussidi per istituzioni selezionate
4.3.1 Articolo 17 Borse di studio d’eccellenza
ZG ritiene che oltre ai due istituti europei citati andrebbe indicata almeno un’altra istituzione proveniente preferibilmente dall’area anglosassone ed effettivamente attiva nella ricerca all’avanguardia, in quanto l’eccellenza si riscontra anche al di fuori dell’UE. Secondo ZG l’accento è posto unilateralmente sull’UE e ciò comporta dei rischi anche per la cooperazione nella ricerca, ossia il centralismo e un ridotto sviluppo demografico, con un conseguente minor dinamismo economico e scientifico. L’assegnazione delle borse
8 New Europe College (NEC) di Bucarest e Center for Advanced Studies (CAS) di Sofia (Cooperazioni in materia di formazione (admin.ch))