Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/65: Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 22 pagine
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può infatti disdire il contratto di lavoro se il lavoratore rifiuta l’orario di lavoro annuale o vuole tornare al sistema normale. GE richiama inoltre l’attenzione sulla tutela della salute come obiettivo principale della LL (per la cui esecuzione è competente l’ispettorato del lavoro cantonale): Da questo punto di vista, il modello annuale dell’orario di lavoro secondo la disposizione speciale permette unicamente di effettuare un controllo retroattivo (fine anno), il che rende impossibile una verifica dei provvedimenti di prevenzione da parte delle autorità.
Secondo ASIB il capoverso 2 va completato come segue: I lavoratori che si avvalgono di questo diritto di revoca o che non desiderano stipulare una convenzione scritta sul modello di orario di lavoro annuale non devono essere penalizzati.
4.3 Articolo 34a capoverso 3: modello di orario di lavoro annuale
CP si esprime in generale sul capoverso 3 lettere a a f : Queste particolari modalità sono disposizioni speciali che rientrano nella delega di ordinanza dell’articolo 27 capoverso 1 LL.
BL fa notare che le norme riguardanti il modello di orario di lavoro annuale sono, per i lavoratori interessati, in parte ancora più drastiche rispetto alle disposizioni speciali stabilite dalla OLL 2. Nel complesso BL ritiene elevato l’onere generato per un periodo possibilmente prolungato dal modello di orario di lavoro annuale proposto. Secondo BL, in relazione al modello di orario di lavoro annuale va pertanto esaminata la possibilità di inserire rimandi alle attuali disposizioni speciali della OLL 2 invece di prevedere ulteriori eccezioni. BL ritiene inoltre che alla luce delle 63 ore di tempo di lavoro settimanale e della prevista regolamentazione del lavoro domenicale vadano in ogni caso definite misure compensative a favore della protezione dei lavoratori.
4.3.1 Lettera a: massima durata della settimana lavorativa nella media dell’anno
NW, SH, SO, TG, VS e l’AIPL sono dell’opinione che con il previsto modello di orario di lavoro annuale, la durata massima della settimana lavorativa di 45 o 50 ore sancita dal CO non funga più da valore di riferimento determinante. Appare pertanto problematico sotto il profilo giuridico prevedere in un’ordinanza una deroga della durata massima della settimana lavorativa senza la presenza di un riferimento normativo formale nella LL. La soglia massima di 63 ore di tempo di lavoro settimanale, la durata massima della settimana lavorativa di 45 ore nella media annua (art. 34a cpv. 3 lett. a OLL 2) e il numero massimo di 170 ore in eccesso accumulate rispetto a quello annuale convenuto (art. 34a cpv. 3 lett. b OLL 2) dovrebbero attenuare questo problema. Tuttavia anche questi concetti sono nuovi e non dispongono di un riferimento normativo nella LL.
Secondo SAV/FSA, la soglia massima di 63 ore è stata definita in funzione della categoria di lavoratori ai sensi della LL per la quale è prevista una durata massima della settimana lavorativa di 45 ore. Per questi lavoratori vale per legge il principio secondo cui «la durata mas-sima della settimana lavorativa può essere prolungata temporaneamente, per ordinanza, di quattro ore al più», «purché essa rimanga osservata nella media annuale» (art. 9 cpv. 3 LL). Per SAV/FSA ciò lascia supporre che il previsto nuovo articolo 34a OLL 2 possa prevedere a livello di ordinanza semplicemente una durata massima assoluta del lavoro settimanale di 49 ore.
ZH è del parere che la regola secondo cui l’osservanza della durata massima della settimana lavorativa di 45 ore nella media annua venga valutata solo alla fine dell’anno civile o commerciale comporti un notevole onere aggiuntivo per i lavoratori rispetto all’articolo 7 capoverso 2 OLL 2.
Secondo il parere di la plateforme, la menzione di una soglia massima di 63 ore di tempo di lavoro settimanale non solo è poco comprensibile, ma ostacola anche direttamente il progetto di legge. La motivazione del rapporto esplicativo secondo cui determinate aziende ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 possono lavorare sette giorni a nove ore, è difficilmente comprensibile alla luce delle limitazioni previste per il lavoro domenicale (sei domeniche
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