Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/65: Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 22 pagine
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per gli ispettorati cantonali del lavoro riguardo all’esecuzione dei provvedimenti di prevenzione. Se non vengono definiti, i requisiti minimi non possono neppure essere applicati, con l’incognita di lunghe procedure di ricorso e pratiche cantonali divergenti, associate a costi e rischi soprattutto per aziende con sedi in Cantoni diversi. Singoli rimandi nel rapporto esplicativo a possibili provvedimenti di prevenzione non si sono rivelati sufficienti e restano inadeguati, se non sanciti nell’ordinanza, anche sotto il profilo del principio di legalità.
SSMT ritiene positivo che i rischi psicosociali siano esplicitamente trattati per la prima volta in un testo normativo svizzero sull’orario di lavoro al capoverso 4 dell’articolo proposto. Allo stesso tempo constata, a livello di autorità di controllo competenti, due sviluppi che ostacolano la verifica e l’applicazione di questo requisito normativo: 1. Nella loro attività quotidiana, le autorità di esecuzione tendono a concentrarsi sulle aziende dei settori dell’industria e dell’artigianato, mentre quelle di servizi vengono sottoposte a controllo per lo più solo in seguito a un’iniziativa diretta (denuncia); 2. Gli ispettorati del lavoro dispongono di risorse di personale sempre più ridotte. SSMT è a conoscenza di Cantoni in cui le aziende ricevono visite dell’ispettorato del lavoro in media ogni 20 anni. Sottolinea pertanto il rischio che il compito assegnato dalla riveduta ordinanza, cioè di rilevare e valutare i rischi psicosociali e adottare misure appropriate, si riveli una semplice tigre di carta.
Unia si rammarica che i rischi psicosociali associati all’introduzione del nuovo modello di orario di lavoro annuale non siano stati chiariti in anticipo. La limitazione della durata del lavoro settimanale è una misura di tutela della salute la cui efficacia è stata scientificamente provata. Unia esprime dubbi sul fatto che i provvedimenti di prevenzione menzionati al capoverso 4 possano compensare l’abolizione di questa misura. L’attuazione del nuovo articolo sulla tutela della salute dovrebbe essere per lo meno affiancata da misure di medicina del lavoro e i risultati valutati da specialisti.
ASIB chiede che il paragrafo 4 sia modificato come segue: Le aziende senza rappresentanza dei lavoratori che occupano lavoratori in base a questo modello di orario di lavoro annuale devono disporre di un sistema di gestione della salute sul lavoro.
GR sottolinea la necessità di rinunciare al capoverso 4. L’obbligo di adottare provvedimenti di prevenzione non è regolamentato in dettaglio e può difficilmente essere controllato. CP chiede lo stralcio del capoverso 4 in quanto questa disposizione ripete un obbligo già sancito dalla OLL 3 ed è quindi totalmente superflua. Anche ZHK chiede lo stralcio del capoverso 4. Sostiene che le disposizioni aggiuntive in materia di tutela della salute nella OLL 2 non sono appropriate, in quanto il nuovo modello di orario di lavoro annuale non comporta nuovi rischi per la salute. Il principio dell’obbligo di diligenza del datore di lavoro e le disposizioni dettagliate sulla tutela della salute dei lavoratori sono del resto già sufficientemente disciplinate sia nel CO sia nella LL.
601-15.2-00002 \ COO.2101.104.2.3917405 18/22