Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/65: Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 22 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati

all’anno). Un rimando alla disposizione della LL è sufficiente. Il numero delle ore di lavoro viene già limitato dalle disposizioni dell’articolo 34a capoverso 3.

GR sostiene che questa regola indurrà tendenzialmente i datori di lavoro ad aumentare la durata massima del lavoro settimanale a 45 ore per poter sfruttare il più possibile il quadro definito dall’articolo 34a OLL 2, con conseguente possibile considerevole aumento del tempo di lavoro. In linea di massima GR non ritiene che una settimana di 45 ore costituisca un onere eccessivo nelle professioni interessate.

GL chiede un massimo di 60 ore, in quanto in una settimana di cinque giorni la soglia di 63 ore (abituale nei settori interessati) corrisponderebbe a un tempo di lavoro convenuto di 12,6 ore al giorno. Le problematiche di natura psicosociale vanno evitate.

Per GE il susseguirsi di varie settimane a 63 ore è eccessivo per la salute. GE si esprime inoltre sui viaggi di servizio: «Poiché i lavoratori di questi settori effettuano presumibilmente con regolarità viaggi di servizio sarebbe opportuno prendere in considerazione il tempo necessario a questi spostamenti per lo meno nelle indicazioni».

ASIB, USS, PS, Syna, Syndicom, Travail.Suisse e Unia chiedono che, oltre alla riduzione proporzionale del numero massimo di ore annuali convenuto in caso di impieghi a tempo parziale venga ridotta in percentuale anche la soglia massima di 63 ore della durata del lavoro settimanale. Syna chiede inoltre di ridurre proporzionalmente la durata della settimana lavorativa nella media annua di 45 ore: [...] la durata massima del lavoro settimanale e la durata massima della settimana lavorativa nella media annua sono ridotte proporzionalmente in caso di impiego a tempo parziale; [...]. Come motivazione viene addotta in particolare la parità fra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno.

FER e GEM chiedono lo stralcio della parte di periodo «questo limite si riduce proporzionalmente in caso di impiego a tempo parziale». A loro parere non è giustificato dal punto di vista della tutela della salute ridurre il numero massimo di ore proporzionalmente al grado di occupazione.

4.3.2 lettera b: saldo delle ore di lavoro prestate in eccesso rispetto al numero di

ore annuali convenuto

Secondo SO è opportuno che la lettera b offra la possibilità di scegliere fra anno commerciale e anno civile per calcolare il saldo delle ore di lavoro prestate in eccesso rispetto al numero di ore annuali convenuto.

Secondo BE, BS, NW, SH, SO, TG, VS e l’AIPL il rimando all’«anno commerciale o civile» comporta il rischio che un’azienda definisca il concetto di anno commerciale in base ai propri interessi. Raccomandano pertanto di chiarire questa disposizione aggiungendo la precisazione che si tratta di un anno commerciale definito in anticipo e valido per tutta l’azienda. Per BE, BS, NW, TG l’AIPL questa precisazione può essere riportata in alternativa nelle indicazioni della SECO.

usam non vede alcuna utilità nel ridurre proporzionalmente la soglia massima di 170 ore in caso di lavoro a tempo parziale, tanto più che per questi lavoratori la LL non prevede una riduzione della soglia della durata massima della settimana lavorativa e questa norma non mette in alcun modo in pericolo la loro salute. Anche FER e GEM chiedono lo stralcio della parte di periodo «questo limite si riduce proporzionalmente in caso di impiego a tempo parziale».

BE, BS, NW, SH, SO, TG, VS e l’AIPL si chiedono quale situazione si verrebbe a creare in caso di diverse attività, in particolare riguardo alle disposizioni sulla durata massima del lavoro qualora l’altra occupazione non rientri sotto l’articolo 34a. Questo aspetto richiede un chiarimento e va definito nelle indicazioni della SECO.

601-15.2-00002 \ COO.2101.104.2.3917405 12/22