Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/65: Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 22 pagine

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Syna ritiene estremamente problematico il principio del saldo netto nella soglia annuale delle 170 ore prestate in eccesso, in quanto aggira uno dei più importanti meccanismi di tutela della salute previsti dalla legislazione sul lavoro, cioè la limitazione degli straordinari.

Travail.Suisse chiede o di basarsi sull’attuale principio del saldo lordo per la soglia delle ore prestate in eccesso o almeno di abbassare la soglia. La combinazione tra modello di orario di lavoro annuale, possibilità di aumento del tempo di lavoro settimanale e principio del saldo netto per le ore in eccesso consente di far fronte a massicci picchi di lavoro per periodi prolungati, il che non è tollerabile per i lavoratori dal punto di vista della tutela della salute.

Anche ZH sostiene che con questo modello di orario di lavoro annuale le ore in esubero possono essere soggette a oscillazioni nel corso dell’anno civile o commerciale e che il numero massimo di 170 ore può temporaneamente essere superato. Secondo ZH si tratta di una deroga a quanto previsto oggi per legge, ossia che ogni ora di lavoro straordinario prestata nel corso dell’anno viene sommata fino al raggiungimento del numero massimo di 170 (art. 12 cpv. 2 LL). A una flessibilizzazione di questa portata vanno contrapposti adeguati provvedimenti di prevenzione nel campo della tutela della salute.

GE afferma che se durante un determinato periodo dell’anno il lavoratore accumula ore, nel periodo rimanente deve beneficiare di una compensazione (per mantenere la media annuale). Si chiede cosa accada qualora durante il periodo di compensazione occorra far fronte a impegni di lavoro inderogabili (per esempio una commessa di un cliente importante). Sempre secondo GE, il fatto che le 170 ore siano conteggiate alla fine dell’anno rappresenta un rischio per la salute del lavoratore. Propone pertanto due possibili soluzioni: 1. ridurre la soglia assoluta delle 63 ore; 2. distribuire le 170 ore sull’anno per verificare il rispetto delle prescrizioni durante l’anno (e non alla fine), p. es. ogni trimestre.

4.3.3 Lettera c: compensazione delle ore prestate in eccesso rispetto al numero di

ore annuali convenuto

BE, BS, NW, SH, SO, TG, VS e l’AIPL sostengono che la regola di compensazione prevista alla lettera c non dispone di un riferimento normativo nella LL. BE spiega inoltre che l’articolo 321c capoverso 3 CO è solo parzialmente di natura imperativa; le parti possono derogarne nel quadro di una convenzione scritta, di un contratto di lavoro normale o di un contratto collettivo di lavoro. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale sull’articolo 321c CC (cfr. DTF 124 III 469) è tuttavia possibile che a determinate condizioni i lavoratori rinuncino al lavoro straordinario. BE, BS, NW, SH, SO, TG, VS e l’AIPL sono dell’opinione che una disposizione recepita in questi termini incoraggerebbe a rinunciare alla compensazione, il che non rientra certamente nelle intenzioni del legislatore.

AI auspica che l’articolo 13 capoverso 1 LL riguardante le prime 60 ore di straordinario si applichi anche al modello di orario di lavoro annuale e presenta la seguente richiesta di modifica: «Le ore prestate in eccesso rispetto al numero di ore annuali devono essere compensate, se superiori a 60, con un congedo almeno di uguale durata [...]». Anche TREUHAND|SUISSE è del parere che la norma debba orientarsi all’articolo 13 capoverso 1 LL e ritiene che il testo vada completato come segue: «[...] oppure devono essere remunerate, se superiori a 60, con un supplemento salariale del 25 per cento almeno».

GLP è critica nei confronti della proposta secondo cui le ore prestate in eccesso rispetto al numero di ore annuali convenuto (170) siano remunerate con un supplemento salariale del 25 per cento se non compensate con un congedo. Un supplemento salariale a partire dalla prima ora annuale in eccesso non è giustificato. Del resto, nel modello di orario di lavoro annuale il lavoratore può stabilire per lo più autonomamente i propri orari di lavoro, contrariamente al lavoro straordinario disposto ai sensi dell’art. 321c CO. Un supplemento salariale deve essere pertanto pagato secondo GLP a partire da un determinato numero di ore.

SAV/FSA sostiene che la garanzia di una compensazione in ore o di una remunerazione per il lavoro straordinario è nell’interesse dei lavoratori avvocati, cosa che il testo dell’articolo 34a capoverso 3 lettera c OLL 2 sembra a prima vista garantire. Secondo SAV/FSA, l’ulteriore

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