Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/65: Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 22 pagine

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condizione secondo cui «la compensazione del lavoro straordinario» va stabilita in una convenzione scritta crea tuttavia insicurezza. C’è da chiedersi infatti se ciò consenta anche di escludere la remunerazione del lavoro straordinario ai sensi dell’articolo 321c capoverso 3 CO sino alla soglia massima prevista dall’articolo 13 LL. Fa inoltre presente che la compensazione in ore non è una «compensazione» e che sono quindi auspicabili disposizioni più chiare.

ZH fa notare come nel rapporto esplicativo, per ragioni legate alla tutela della salute, si precisa che la compensazione delle ore prestate in eccesso rispetto al numero di ore annuali convenuto sotto forma di congedo entro l’anno seguente prevale sulla remunerazione. ZH ritiene pertanto necessario menzionare esplicitamente questa priorità nell’ordinanza.

GE afferma che la formulazione «durante l’anno civile o commerciale seguente» consente al datore di lavoro di differire la compensazione sino ad anno inoltrato, il che rappresenta un rischio per la salute del lavoratore. GE ritiene opportuno prevedere una compensazione in ore all’inizio dell’anno civile o dell’anno commerciale seguente, per esempio nel primo trimestre. Reputa inoltre la remunerazione sotto forma di retribuzione aggiuntiva inappropriata per prevenire rischi psicosociali come il burnout. Infine sottolinea l’aspetto del calcolo del numero totale di ore durante l’anno. Se le 170 ore sono compensate nell’anno civile o nell’anno commerciale seguente, il tempo di lavoro massimo per questo anno civile o commerciale non è più ad esempio di 2115 ore, ma di 1945 (2115 meno 170). Il lavoratore deve conoscere esattamente questa cifra (che secondo il cpv. 2 va indicata per iscritto). Inoltre GE ritiene che per il datore di lavoro ricalcolare ogni anno il tempo di lavoro massimo rappresenti una complicazione.

4.3.4 Lettera d: prolungamento del lavoro diurno e serale

SZ e Travail.Suisse chiedono di limitare a 14 ore il periodo del lavoro diurno e serale analogamente alla LL. Come motivazione vengono addotti in particolare aspetti legati alla salute.

BS rimanda all’articolo 34a capoverso 3 lett. a, in base al quale le disposizioni sulla durata massima della settimana lavorativa e dello straordinario non sono applicabili. La lettera d menziona tuttavia lo straordinario. Secondo BS, per motivi di chiarezza la durata massima giornaliera del lavoro di 13 ore dovrebbe essere esplicitamente menzionata nella lettera d e le parole «incluse le pause e lo straordinario» stralciate.

GE rileva che il datore di lavoro è garante del rispetto delle pause godute dal lavoratore. In questo caso, alla luce della grande autonomia del lavoratore è difficile immaginare come il datore di lavoro possa garantire il rispetto della disposizione. Inoltre, GE constata già nella prassi il desiderio dei lavoratori di accorciare le pause durante il giorno per evitare orari di lavoro troppo lunghi, quindi l’applicazione pratica di questa «protezione» è molto limitata. Secondo GE è pertanto meglio accorciare le pause invece di aumentare la durata del lavoro giornaliero.

Per SAV/FSA l’estensione della durata massima del lavoro giornaliero «incluse le pause» a 15 ore è in contraddizione con la legislazione vigente, in quanto la LL prevede 12,5 o 13 ore di tempo di lavoro netto come durata massima del lavoro giornaliero.

4.3.5 Lettera e: riduzione del riposo giornaliero

TREUHAND|SUISSE e usam spiegano che l’interruzione in autonomia del periodo di riposo da parte dei lavoratori è un presupposto centrale per il lavoro flessibile di quadri e personale altamente qualificato che gode di un’ampia autonomia sul lavoro. Questa facoltà corrisponde alla realtà attuale ed è stata accentuata dall’estensione dell’home office durante la pandemia del COVID-19. Secondo BPL e usam, il periodo di riposo deve poter essere interrotto da prestazioni di lavoro fornite spontaneamente a propria discrezione (e al di fuori dell’azienda). Allianz denkplatz schweiz e Swissstaffing sostengono che debba essere possibile per i lavoratori interrompere autonomamente il periodo di riposo, come già avviene nel caso del servizio di picchetto. Secondo allianz denkplatz schweiz, la possibilità di interrompere

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