Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/65: Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 22 pagine
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aziende i cui lavoratori rientrano nel campo di applicazione personale dell’articolo 34a OLL 2. Oltre a registrare il tempo di lavoro occorre tenere a disposizione anche la documentazione relativa all’applicabilità dell’articolo 34a OLL 2 al rapporto di lavoro in questione (cfr. art. 73a cpv. 5 OLL 1 sull’obbligo di documentazione del datore di lavoro in caso di rinuncia alla registrazione della durata del lavoro).
CP chiede lo stralcio della lettera g. FER e GEM chiedono che venga stralciato il rimando all’articolo 73b nella lettera g in modo che il testo reciti: La durata giornaliera del lavoro svolto dev’essere registrata; non è applicabile l’articolo 73a.
4.4 Articolo 34a capoverso 4: provvedimenti di prevenzione
GLP si esprime in generale in modo positivo. Accoglie con favore il fatto che i datori di lavoro debbano adottare provvedimenti di prevenzione nell’ambito della tutela della salute. Dal punto di vista di Travail.Suisse, questo capoverso riveste un’importanza centrale e i provvedimenti di prevenzione vanno considerati obbligatori, soprattutto alla luce dei rischi psicosociali.
L’Alleanza del Centro è favorevole alla proposta in base alla quale i datori di lavoro devono essere tenuti a introdurre provvedimenti di prevenzione. Teme tuttavia che determinati provvedimenti possano rappresentare un ostacolo pressoché insormontabile per aziende di dimensioni più piccole. C’è il rischio infatti che non possano beneficiare della modifica dei riferimenti normativi non disponendo delle risorse umane e finanziarie per attuare i provvedimenti di prevenzione. L’Alleanza del Centro auspica pertanto che si tenga conto di tale aspetto. Nel quadro della cooperazione tra associazioni e rappresentanti dei lavoratori vi è eventualmente la possibilità di definire standard minimi e misure di protezione per sgravare in parte queste aziende.
Secondo l’AIPL il capoverso 4 stabilisce a giusto titolo che le aziende sono tenute a introdurre provvedimenti di prevenzione nel campo della tutela della salute; dopo tutto, gli allentamenti previsti da questo modello di orario di lavoro annuale devono essere accompagnati da misure volte a rafforzare la tutela della salute. Il rapporto esplicativo si limita tuttavia a ricordare i principi generali dell’articolo 2 OLL 3 e afferma unicamente che i lavoratori o la loro rappresentanza hanno la possibilità di richiedere un’analisi approfondita di determinate problematiche. In assenza di requisiti chiari per la tutela della salute vi è da temere che questi provvedimenti siano solo molto teorici e non producano l’effetto desiderato. Il parere dell’AIPL è condiviso da BS, FR, NW, SH, TG, VD e VS. Secondo GL il capoverso 4 rischia di trasformarsi in una pseudo norma.
Per BS è consigliabile che nelle indicazioni della SECO vengano previsti provvedimenti di prevenzione concreti. Ciò consentirebbe di verificare efficacemente il rispetto della tutela della salute e di garantire la sicurezza dei lavoratori. SZ chiede che i provvedimenti di prevenzione relativi alla tutela della salute vadano adottati nel quadro delle raccomandazioni della SECO, in modo che taluni possano anche essere garantiti e controllati. La ragione è insita nella formulazione aperta e difficilmente interpretabile di questa disposizione, a causa della quale troppo poco sarà fatto nell’ambito della tutela della salute e dei relativi provvedimenti di prevenzione. Anche GE è favorevole a un chiarimento supplementare: Riteniamo utile rimandare ai provvedimenti che il datore di lavoro deve adottare e segnalare i rischi nel commento a questo articolo. È inoltre necessario fare riferimento all’allegato alle indicazioni dell’articolo 2 capoverso 1 OLL 3, che potrebbe essere completato in tal senso. JU si esprime in questi termini: Riteniamo opportuno che la SECO informi attivamente le aziende interessate su quali sono i loro obblighi e che le indicazioni sottolineino questo aspetto.
Secondo ZH a questa disposizione dovrebbe essere accordata un’importanza particolare nel quadro delle possibilità di flessibilizzazione. L’articolo 34a capoverso 4 del progetto dell’OLL 2, invece, non la sottolinea e non fissa standard minimi. Ne consegue una situazione di incertezza per le aziende, che non conoscono esattamente quali requisiti si applichino, per i lavoratori interessati, che non sanno con precisione se le misure di protezione previste dal datore di lavoro sono inferiori o più ampie rispetto a quelle adottate abitualmente nel ramo e
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